Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori relative alla tranche di cui al primo
comma  del  precedente  art.  1  dovranno pervenire, con l'osservanza
delle  modalita'  indicate  negli  articoli  7 e 8 del citato decreto
ministeriale   del  24 maggio  2000,  entro  le  ore  11  del  giorno
26 ottobre 2000.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui  agli  articoli  9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del
24 maggio 2000.