Art. 2. 1. La presente autorizzazione ha validita' triennale a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2 Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata. 3. Nei casi di particolare gravita', si procede alla revoca della presente autorizzazione. 4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 2000 Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività Visconti Il direttore generale dei rapporti di lavoro Ferraro