Art. 2. 1. La presente autorizzazione ha validita' triennale. 2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo apposite verifiche. 3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito delle previste verifiche, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII, codesto organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 si procede alla revoca della presente autorizzazione. 4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 2000 Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività Visconti Il direttore generale dei rapporti di lavoro Ferraro