(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
CRITERI  E  MODALITA'  OPERATIVE IN MATERIA DI CONTRASSEGNO UFFICIALE
NELL'AMBITO   DELLA  CERTIFICAZIONE  DELLE  SEMENTI  IN  APPLICAZIONE
         DELL'Art. 12 DELLA LEGGE N. 1096/1971, TERZO COMMA.

    Il   completamento  delle  informazioni  variabili  previste  sui
cartellini   di   certificazione  puo'  essere  effettuato  sotto  il
controllo ufficiale dell'ENSE alle seguenti condizioni.
    I  cartellini  ufficiali  che  vengono  forniti  dall'ENSE,  sono
numerati con numerazione progressiva e possiedono un codice a barre.
    La   ditta   interessata   deve   richiedere  all'ENSE  specifica
autorizzazione.
    L'ENSE  verifica che il richiedente sia in possesso di licenza ai
sensi  dell'art. 2 della legge n. 1096/1971 e che presso la struttura
sementiera sussistano:
      un responsabile della custodia e dell'utilizzo dei cartellini;
      un   ufficio  per  la  registrazione  e  la  conservazione  dei
cartellini;
      un sistema di stampa adeguato ai cartellini in uso;
      un'adeguata struttura operativa.
    Inoltre  la  ditta  deve  essere  in  regola  con gli obblighi di
pagamento delle prestazioni.
    In  caso  siano  rispettate  tali  condizioni l'ENSE autorizza il
completamento dei cartellini ufficiali presso la ditta richiedente.
    L'ENSE  completa  il  procedimento  entro  cinquanta  giorni  dal
ricevimento della richiesta della ditta.
    L'ENSE,    per    un    circostanziato    motivo,   puo'   negare
l'autorizzazione;  in tal caso la ditta richiedente puo' fare appello
al Ministero delle politiche agricole e forestali entro trenta giorni
dal    ricevimento   della   comunicazione.   Il   Ministero   decide
sull'eventuale   appello  della  ditta  entro  cinquanta  giorni  dal
ricevimento della richiesta di revisione.
    L'autorizzazione  puo'  essere  revocata  dall'ENSE  a  fronte di
inadempienze  e/o  qualora  vengano  meno  le condizioni che ne hanno
determinato  il rilascio. Contro la decisione di revoca la ditta puo'
fare  appello al Ministero delle politiche agricole e forestali entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Ministero delle
politiche  agricole  decide entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta di revisione.
    L'ENSE   e'   tenuto   a  controllare  le  modalita'  di  stampa,
registrazione e custodia dei cartellini ufficiali.
    La ditta abilitata e' tenuta a:
      1) inoltrare  all'ENSE  domanda di cartellinatura dei lotti che
si  intendono  sottoporre  alla selezione meccanica prima dell'inizio
della stessa lavorazione, che potra' in ogni caso aver luogo soltanto
dopo che l'ENSE avra' trasmesso al proprio tecnico, cui sono affidati
i  controlli  presso  la  ditta  e  alla ditta stessa, copia di detta
domanda debitamente vistata;
      2) compilare    giornalmente    un    foglio   di   lavorazione
completandolo  in  tutte  le  sue  parti  e  riportando  tutti i dati
relativi  ai  lotti in corso di selezione ed ai cartellini stampati e
impiegati, oppure eventualmente resi al tecnico controllore; le copie
dei suddetti fogli di lavorazione, debitamente firmate, devono essere
inviate giornalmente, a mezzo fax, all'ENSE;
      3) tenere   i  fogli  di  lavorazione  giornalieri,  in  ordine
progressivo,  a disposizione del tecnico incaricato per consentire di
effettuare  gli  opportuni  controlli  durante  tutta  la campagna di
lavorazione;
      4) redigere,   al  termine  della  campagna  di  selezione,  il
consuntivo finale controfirmato dal responsabile indicato dalla ditta
e  dal tecnico controllore incaricato dalla sezione competente, a cui
dovra' essere inviato.
    I documenti sopracitati saranno redatti sulla modulistica fornita
dall'ENSE.
    L'autorizzazione al completamento della stampa dei cartellini non
esclude   le   responsabilita'   civili   e  penali  derivanti  dallo
smarrimento,  distribuzione  volontaria,  alienazione  dei cartellini
ufficiali,  o altro uso indebito; in tali circostanze l'ENSE inviera'
rapporto agli organi competenti.