Art. 10.
                      Interruzione dei termini
  Trattasi  di  una norma di salvaguardia, tesa a sottolineare che il
rispetto   dei  termini  del  procedimento,  fissati  dai  precedenti
articoli 4, 5 e 8, presuppone un iter procedimentale che non richieda
ulteriori  e  motivate  esigenze  istruttorie, cui e' necessariamente
connessa   un'attivita'   finalizzata   al  soddisfacimento  di  tali
esigenze.
  Tale necessita' - sulla base della competenza ad istruire l'istanza
- viene ravvisata dalla divisione XI ovvero dal comitato tecnico.
  Sono  fissati,  tuttavia,  anche  in questo caso, termini certi per
l'espletamento  dell'ulteriore attivita' di verifica, da esaurirsi in
un  periodo  non superiore a venti giorni, prorogabili di altri dieci
per  difficolta'  tecniche  in ordine allo svolgimento della suddetta
attivita'  (si  pensi,  ad  esempio  e  come  piu' di una volta si e'
verificato,  ad  un'unita'  produttiva  che  venga trovata chiusa dal
competente  servizio  ispezione  ed all'esigenza di reperire, quindi,
eventuali   referenti   che  possano  fornire  i  necessari  elementi
informativi).