Art. 10. Interruzione dei termini Trattasi di una norma di salvaguardia, tesa a sottolineare che il rispetto dei termini del procedimento, fissati dai precedenti articoli 4, 5 e 8, presuppone un iter procedimentale che non richieda ulteriori e motivate esigenze istruttorie, cui e' necessariamente connessa un'attivita' finalizzata al soddisfacimento di tali esigenze. Tale necessita' - sulla base della competenza ad istruire l'istanza - viene ravvisata dalla divisione XI ovvero dal comitato tecnico. Sono fissati, tuttavia, anche in questo caso, termini certi per l'espletamento dell'ulteriore attivita' di verifica, da esaurirsi in un periodo non superiore a venti giorni, prorogabili di altri dieci per difficolta' tecniche in ordine allo svolgimento della suddetta attivita' (si pensi, ad esempio e come piu' di una volta si e' verificato, ad un'unita' produttiva che venga trovata chiusa dal competente servizio ispezione ed all'esigenza di reperire, quindi, eventuali referenti che possano fornire i necessari elementi informativi).