Art. 13.
                             Abrogazioni
  Tale  articolo  sancisce  l'abrogazione  -  in data coincidente con
quella  dell'entrata  in  vigore delle norme regolamentari (19 agosto
2000) - delle disposizioni in materia di procedimenti di integrazione
salariale straordinaria e di contratto di solidarieta' e quindi:
    l'art.   5,   comma  1,  lettera  f),  della  legge  n.  56/1987,
concernente  la  competenza  della commissione regionale ad esprimere
parere sulle richieste di CIGS;
    l'art.  1,  comma  3,  della  legge  n.  451/1994, concernente la
previgente   disciplina   relativa   alle   domande   di   intervento
straordinario di integrazione salariale;
    l'art.  1,  comma  3,  della  legge  n.  863/1984,  relativo alla
precedente normativa in materia di contratti di solidarieta'.
Procedimenti di CIGS e di solidarieta': profili applicativi.
  Come   gia'  rappresentato,  con  la  circolare  n.  61/2000  della
Direzione  generale della previdenza ed assistenza sociale sono state
fornite le prime indicazioni per l'immediata applicazione delle norme
regolamentari  che  hanno  semplificato  i  procedimenti di CIGS e di
solidarieta'.
  Ferme  restando,  pertanto,  le  suddette  disposizioni, si ritiene
opportuno  approfondire,  in questa sede, alcuni aspetti procedurali,
provvedendo    a    regolare,   altresi',   alcune   fasi   dell'iter
procedimentale  che  -  pur non essendo direttamente disciplinate dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 218/2000 - possono, in
linea   con   la  semplificazione  perseguita  dal  provvedimento  in
questione,  adeguarsi,  in via analogica, a talune delle disposizioni
del regolamento stesso.
Esame congiunto.
  Si  tiene,  in  primo  luogo,  ad evidenziare che il termine per il
computo  dei  venticinque  giorni, prescritti per l'esaurimento della
consultazione  sindacale,  decorre  dalla data di ricezione, da parte
del competente ufficio, della richiesta di esame congiunto.
  Al  riguardo,  non  appare superfluo ribadire che l'esame congiunto
deve, di norma, concludersi prima che l'impresa istante possa attuare
le  previste  sospensioni  dei  lavoratori interessati al trattamento
CIGS:  cio', con esclusione delle fattispecie contemplate dall'art. 6
del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 218/2000, ovvero di
casi  eccezionali  (ad  esempio,  incendio dello stabilimento, eventi
calamitosi,  improvviso  blocco  di  commesse, etc.) nei quali appare
giustificata,  da  parte  dell'azienda,  la  collocazione in CIGS del
personale   interessato   prima   che   sia   conclusa   la  suddetta
consultazione.
  Per  quanto,  poi,  riguarda,  in  particolare,  l'ipotesi  sub-b),
dell'art. 2, comma 3, del regolamento, risulta, di tutta evidenza, in
tal  caso,  l'esigenza  che,  in  fase di consultazione sindacale, il
programma  che  l'impresa  intende  attuare  sia  valutato  nella sua
completezza, anziche' nell'ambito piu' riduttivo delle singole unita'
produttive.
  Al  fine  di  assicurare  che,  anche  nella  suddetta  ipotesi, il
procedimento si svolga secondo i criteri della snellezza e celerita',
questo    Ministero    provvedera'    a    convocare   sollecitamente
l'imprenditore e, per la parte sindacale, le organizzazioni nazionali
o   di   vertice,   le   quali  cureranno  il  coinvolgimento  ed  il
coordinamento  delle rappresentanze sindacali territoriali, aziendali
e/o unitarie.
  A  conclusione  della  consultazione  sindacale  tra  le  parti, il
competente  ufficio  della  Direzione generale dei rapporti di lavoro
richiedera' alle regioni interessate il prescritto parere, che dovra'
pervenire  alla  divisione  XI,  ai fini dell'avvio del procedimento,
come  sara'  successivamente,  e  piu'  dettagliatamente, specificato
nella presente circolare.
  Si   precisa,   infine,   che   l'esame   congiunto   ha  validita'
corrispondente  alla prevista durata del programma aziendale: in caso
di  programmi  di  ristrutturazione,  riorganizzazione  o conversione
aziendale  a  valenza  superiore al biennio, l'esame congiunto verra'
esperito in occasione di ogni singola proroga complessa.
Domanda di intervento straordinario di integrazione salariale.
Domanda  per la concessione del trattamento di integrazione salariale
a seguito della stipula di contratti di solidarieta'.
  La domanda di intervento straordinario di integrazione salariale va
inviata o presentata - ai sensi dell'art. 3, comma 2, del regolamento
- corredata della documentazione richiesta.
  Tale  documentazione,  oltre  alla  modulistica  prevista  (modello
CIGS/97  e,  quindi,  modulo  della domanda, modello del programma di
intervento  e  scheda  relativa  alla  causale invocata), ricomprende
copia  del  verbale di esame congiunto, esperito nei termini e con le
modalita'  di  cui  all'art. 2 del regolamento, in quanto il suddetto
verbale,  che  recepisce  gli  esiti  della  consultazione sindacale,
costituisce  atto  propedeutico  ed  indispensabile per la domanda di
CIGS, presentata dall'impresa.
  Ai   fini  della  completezza  degli  atti  istruttori,  a  corredo
dell'istanza,  la  divisione XI deve, altresi', acquisire il motivato
parere  della  regione  -  o regioni - competente, di cui all'art. 3,
comma 3, del decreto legislativo n. 469/1997.
  Come piu' sopra accennato, una volta che l'ufficio ministeriale sia
in  possesso  di tutta la documentazione sopra indicata, potra' darsi
luogo all'avvio del procedimento.
  Relativamente  alla  compilazione  del modello CIGS/97 - tuttora da
utilizzare  -  si richiamano le disposizioni di cui alla circolare n.
97  del 15 luglio 1997, rammentando l'obbligo dell'azienda istante di
compilare debitamente il suddetto modello in tutte le sue parti, pena
l'improcedibilita'  della  domanda  (art.  2, decreto ministeriale n.
22857 del 6 giugno 1997).
  Il modulo "scheda", specifico per le diverse causali di intervento,
deve  essere redatto, oltre che in ogni sua parte, in forma chiara ed
esaustiva,  in  particolar  modo  nelle  fattispecie ristrutturazione
aziendale  e  similari, per le quali - si rammenta ancora una volta -
in fase di prima istanza, e quindi di approvazione del programma e di
concessione  del  trattamento CIGS per il primo semestre, non si puo'
piu' fare riferimento, secondo la nuova procedura, anche alle notizie
fornite dal locale organo ispettivo.
  La  carenza dei necessari elementi cognitivi, o la scarsa chiarezza
degli stessi, daranno luogo alle motivate esigenze istruttorie di cui
all'art.  10  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 218, e
quindi alla sospensione dei termini di conclusione del procedimento.
  Ancora  in  relazione  all'istanza  di  concessione del trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale  per  ristrutturazione,
riorganizzazione  o  conversione  aziendale  e'  appena  il  caso  di
evidenziare che:
    la  prima  richiesta  puo' essere presentata per l'intero periodo
dei  primi  dodici mesi, anche se dara' luogo - ai sensi dell'art. 8,
comma 1, lettere a) e b), successivamente agli accertamenti ispettivi
di  cui  all'art.  4,  comma  1, del regolamento di semplificazione -
all'adozione di due decreti concessivi a valenza semestrale;
    ciascuna  istanza deve recare l'indirizzo sia della divisione XI,
sia  del  servizio  ispezione della direzione provinciale del lavoro,
competente per territorio, onde fornire certezza circa la contestuale
presentazione dell'istanza stessa;
    qualora   il   programma   aziendale  riguardi  piu'  unita'  sul
territorio  nazionale,  la  domanda  deve  essere  contemporaneamente
avanzata  al competente organo ispettivo di ciascuna provincia in cui
sono  dislocate  le unita' aziendali interessate all'intervento CIGS:
anche  in  tal  caso,  la  plurima presentazione deve risultare dalla
richiesta inviata o presentata alla divisione XI.
  La  domanda  intesa  ad  ottenere  il  trattamento  di integrazione
salariale a seguito dell'applicazione di un contratto di solidarieta'
e' corredata dal verbale di accordo tra le parti, nonche' dai modelli
CDS/1 e CDS/2.
  In  ordine  all'invio,  anche  in  via telematica, della domanda di
intervento  CIGS  o  di  trattamento  di  integrazione  salariale per
contratto  di solidarieta', previsto dall'art. 11 del regolamento, si
ribadisce  che  l'invio  delle  stesse - nelle more della definizione
delle  inerenti  procedure  informatiche - deve avvenire, allo stato,
soltanto in forma cartacea.
  La domanda, se non presentata direttamente, deve essere inviata con
raccomandata  a/r: ai fini del computo dei termini di conclusione del
procedimento,  fa  fede  la  data  di ricezione dell'istanza da parte
della  divisione  XI,  sempre  che l'istanza stessa risulti, all'atto
della sua disamina in fase istruttoria, completa della documentazione
richiesta, come stabilito dall'art. 3, comma 2, del regolamento, piu'
sopra dettagliatamente elencata.
Pagamento diretto.
  L'erogazione  diretta della prestazione e' tuttora subordinata alla
verifica,  da parte del competente organo ispettivo, delle comprovate
difficolta'  di  carattere  finanziario dell'azienda istante (art. 2,
comma 6, legge n. 223/1991).
  Come  si e' gia' avuto modo di rappresentare, uno degli elementi di
semplificazione  introdotti,  con  il  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  218,  dal legislatore si e' fondata sulla contestuale
acquisizione,   da   parte  del  servizio  ispezione,  della  domanda
aziendale,  ogni  qualvolta  si  richieda  l'intervento  del suddetto
servizio,  al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  dei  prescritti
accertamenti nei tempi previsti dal regolamento.
  Analogamente,  pertanto,  vertendosi  in  uno  dei  casi  in cui la
verifica   ispettiva  e'  normativamente  statuita,  l'istanza  sara'
trasmessa  o  presentata al competente servizio ispezione - anche nei
casi di crisi aziendale, in cui non vige l'obbligo degli accertamenti
dell'organo  ispettivo  -  qualora  l'impresa  richieda  il pagamento
diretto  del  trattamento  CIGS:  il  suddetto  servizio potra' cosi'
procedere  tempestivamente  alla  verifica di cui al sopra richiamato
art.  2,  comma  6, della legge n. 223, trasmettendone gli esiti alla
divisione  XI,  in  tempo  utile ad autorizzare tale beneficio con lo
stesso  decreto  di  concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale.
  Giova,   infine,  rammentare  quanto  stabilito,  in  materia,  con
circolare  n.  71  del 5 giugno 1995, punti 2 e 3, relativamente alle
istanze  delle  imprese assoggettate alle procedure di cui all'art. 6
del regolamento n. 218 (pagamento diretto a richiesta).
Amministrazione straordinaria.
  Si  coglie  l'occasione  per  rammentare che il decreto legislativo
8 luglio   1999,   n.   270,   ha   introdotto  la  nuova  disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
  La  direzione  generale  della  previdenza ed assistenza sociale ha
provveduto,  con direttiva del 12 giugno 2000, e successiva circolare
n.  48  del  13 luglio  2000,  inviata  a  tutti  i destinatari della
presente  circolare,  a  fornire direttive in ordine all'applicazione
dell'art.  7, comma 10-ter, della legge n. 236/1993, vigente la nuova
normativa.
  Gli  adempimenti,  a suo tempo demandati alle direzioni provinciali
del lavoro saranno, ovviamente, a cura della divisione XI della sopra
citata direzione generale.
  Si   richiama,   altresi',  l'attenzione  degli  interessati  sulla
disciplina  transitoria  prevista,  in materia di CIGS, dall'art. 108
del sopra citato decreto legislativo n. 270.
Editoria.
  Le  istanze  di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e di
solidarieta'  inviate o presentate ai sensi della legge n. 416/1981 e
della  legge  n. 67/1987, e successive modificazioni ed integrazioni,
soggiacciono,   sotto  il  profilo  procedimentale,  alle  norme  del
regolamento   di  semplificazione,  come  illustrato  nella  presente
circolare.
Normative speciali.
  Onde garantire l'uniformita' della procedura introdotta dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 218, anche le domande di CIGS,
avanzate  ai  sensi  delle  normative speciali attualmente in vigore,
devono essere inviate o presentate alla divisione XI.
Sospensione dei termini.
  Si  e'  gia'  detto  di  come  l'art. 10 del regolamento preveda la
sospensione  dei termini di conclusione del procedimento, sussistendo
motivate  esigenze istruttorie, per un periodo comunque non superiore
a   venti   giorni,  prorogabili  di  altri  dieci,  in  presenza  di
difficolta' tecniche nell'espletamento dell'istruttoria.
  Cio'  premesso,  si  ritiene  opportuno  evidenziare che qualora il
competente  organo  ispettivo  -  ricorrendo  le suddette difficolta'
tecniche  -  si  avvalga  della proroga degli ulteriori dieci giorni,
dovra'  -  in  sede di relazione alla divisione XI - fornire adeguata
motivazione in ordine alla natura delle difficolta' stesse.
Contratto di solidarieta'.
  Relativamente,   infine,   al   procedimento   di  concessione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  a  seguito  di  stipula  di
contratti  di  solidarieta',  si  ritiene  opportuno  evidenziare che
l'art.  3,  comma  2, del decreto legislativo n. 469/1997 affida alle
regioni  la competenza a promuovere, nel proprio ambito territoriale,
gli   accordi   ed   i   contratti   collettivi   per  l'applicazione
dell'istituto della solidarieta'.
  Poiche'  la  disposizione  citata  non  fa  obbligo  alle  parti di
stipulare  il  contratto  di  solidarieta'  in  sede regionale, sono,
pertanto,  da  considerarsi  validi,  ai  fini  della concessione del
relativo  trattamento  di  integrazione  salariale,  gli  accordi che
secondo  la  volonta'  delle  parti stesse, siano intervenuti in sedi
diverse.
  Posto  quanto  sopra,  si confermano - ad eccezione, ovviamente, di
quanto disposto in materia di adempimenti procedurali e sottolineando
come  le  agevolazioni  ex lege n. 236/1993 siano ormai decadute - le
direttive   impartite  con  circolare  n.  33  del  14 marzo  1994  e
successive integrazioni.
Disciplina transitoria.
  Come  piu'  volte  sottolineato,  le  norme  regolamentari  trovano
applicazione  per  le  istanze, di prima concessione o di proroga, di
cassa  integrazione guadagni straordinaria che siano state presentate
o trasmesse dal 19 agosto 2000, data di entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica n. 218.
  Conseguentemente,  le domande semestrali di proroga da 6 a 12 mesi,
da  18  a  24  mesi,  da  30  a  36  mesi  e  da  42  a  48  mesi per
ristrutturazione,  riorganizzazione o conversione aziendale, che sono
state   avanzate   dalla   suddetta  data,  rientrano  nel  campo  di
applicazione del regolamento.
  Per  tali  fattispecie, si ritiene necessario - onde porre in grado
l'ufficio   deputato  alla  valutazione  delle  suddette  istanze  di
acquisire  i  necessari  elementi  di  conoscenza  circa  la regolare
attuazione  del programma predisposto dall'impresa - che, a decorrere
dalla  data  della  presente  circolare,  la  richiesta  relativa  ai
predetti   semestri  sia  trasmessa  o  presentata,  oltre  che  alla
divisione  XI,  contestualmente anche all'organo ispettivo competente
per territorio.
  Per  le  domande  rientranti  nella  stessa  casistica,  inviate  o
presentate  dalla  data  del 19 agosto 2000, ma antecedentemente alla
data  della  presente circolare, sara' la divisione XI ad attivare la
verifica ispettiva.
Art. 11, legge n. 223/1991.
  E'  di  tutta evidenza - stante che il decreto del Presidente della
Repubblica  n.  218/2000 concerne la semplificazione dei procedimenti
di  CIGS  e  di  solidarieta'  - che le istanze intese ad ottenere la
concessione del trattamento speciale di disoccupazione, ricorrendo le
condizioni  stabilite  dalla norma in questione, continuano ad essere
trasmesse  o  inviate  secondo  la  normale procedura, e cioe' per il
tramite delle direzioni regionali del lavoro.
Licenziamenti collettivi e relative procedure.
  L'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 469/1997 ha stabilito
che  presso  le  regioni  si  svolga l'esame congiunto previsto nelle
procedure per la dichiarazione della mobilita' del personale.
  Come  e'  noto,  le  procedure  concernenti la determinazione delle
eccedenze  strutturali  di  personale  -  come  gia'  rilevato  nella
precedente  circolare  n.  155/1991  - sono caratterizzate da un alto
grado di omogeneita'.
  In  effetti, quale sia la procedura di licenziamento collettivo, in
concreto, avviata - il cui discrimine e' costituito dall'intervento o
meno   dell'integrazione   salariale   straordinaria  -  la  fase  di
consultazione  tanto  nelle sedi sindacali quanto in quelle pubbliche
e' identica.
  Anche  dopo  le  modifiche  apportate a talune norme della legge n.
223/1991  dal  decreto  legislativo  n.  151/1997 - che ha attuato la
direttiva   n.   92/56/CEE,   concernente  il  riavvicinamento  delle
legislazioni  degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi
-  sussiste una perfetta simmetria procedurale tra il collocamento in
mobilita' ex art. 4 ed il licenziamento per riduzione di personale di
cui al successivo art. 24 della legge n. 223/1991.
  Conseguentemente,  la  mediazione  pubblica  non  puo'  che  essere
accentrata   presso   il  medesimo  organo  in  entrambi  i  casi  di
licenziamento collettivo.
  L'individuazione della sede presso la quale si svolgera' la fase di
mediazione  pubblica, quale si desume dal sopra richiamato art. 3 del
decreto   legislativo  n.  469,  determina  l'individuazione  di  una
differente  sede  pubblica,  in  vista della conclusione dell'accordo
gestionale  tra le parti sociali, nel caso in cui sia stata vanamente
esperita la fase sindacale della procedura.
  Per  effetto  del  combinato  disposto  degli  articoli 1, comma 3,
lettera c), e 3, del decreto legislativo n. 469, ora, nel caso in cui
l'eccedenza  strutturale  di  personale  riguardi  unita'  produttive
ubicate  in  diverse  province  della  stessa  regione,  sara' presso
l'amministrazione  regionale  - e non piu' presso l'organo periferico
del  Ministero  del lavoro - la sede nella quale sara' svolto l'esame
congiunto.
  Resta  confermata la competenza di questo Ministero nel caso in cui
l'eccedenza riguardi, invece, unita' aziendali in piu' regioni.
  Anche  in  tale ipotesi - al fine di assicurare che il procedimento
si  svolga secondo criteri di snellezza e di celerita', come ritenuto
per  l'esame  congiunto  finalizzato  alla richiesta di CIGS - questo
Ministero  provvedera'  a  convocare sollecitamente l'imprenditore e,
per  la parte sindacale, le organizzazioni nazionali o di vertice, le
quali   cureranno   il   coinvolgimento  ed  il  coordinamento  delle
rappresentanze sindacali territoriali, aziendali e/o unitarie.
  Gli  uffici,  le  organizzazioni  e gli enti in indirizzo, oltre ad
adoperarsi  per  la massima diffusione delle disposizioni di cui alla
presente  circolare  -  in  corso  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  si  atterranno  alle  stesse  per  quel che concerne le
istanze  intese  ad ottenere la concessione dei trattamenti di CIGS e
di solidarieta'.
    Roma, 20 settembre 2000
                                  Il Sottosegretario di Stato: Morese