Art. 13. Abrogazioni Tale articolo sancisce l'abrogazione - in data coincidente con quella dell'entrata in vigore delle norme regolamentari (19 agosto 2000) - delle disposizioni in materia di procedimenti di integrazione salariale straordinaria e di contratto di solidarieta' e quindi: l'art. 5, comma 1, lettera f), della legge n. 56/1987, concernente la competenza della commissione regionale ad esprimere parere sulle richieste di CIGS; l'art. 1, comma 3, della legge n. 451/1994, concernente la previgente disciplina relativa alle domande di intervento straordinario di integrazione salariale; l'art. 1, comma 3, della legge n. 863/1984, relativo alla precedente normativa in materia di contratti di solidarieta'. Procedimenti di CIGS e di solidarieta': profili applicativi. Come gia' rappresentato, con la circolare n. 61/2000 della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale sono state fornite le prime indicazioni per l'immediata applicazione delle norme regolamentari che hanno semplificato i procedimenti di CIGS e di solidarieta'. Ferme restando, pertanto, le suddette disposizioni, si ritiene opportuno approfondire, in questa sede, alcuni aspetti procedurali, provvedendo a regolare, altresi', alcune fasi dell'iter procedimentale che - pur non essendo direttamente disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000 - possono, in linea con la semplificazione perseguita dal provvedimento in questione, adeguarsi, in via analogica, a talune delle disposizioni del regolamento stesso. Esame congiunto. Si tiene, in primo luogo, ad evidenziare che il termine per il computo dei venticinque giorni, prescritti per l'esaurimento della consultazione sindacale, decorre dalla data di ricezione, da parte del competente ufficio, della richiesta di esame congiunto. Al riguardo, non appare superfluo ribadire che l'esame congiunto deve, di norma, concludersi prima che l'impresa istante possa attuare le previste sospensioni dei lavoratori interessati al trattamento CIGS: cio', con esclusione delle fattispecie contemplate dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000, ovvero di casi eccezionali (ad esempio, incendio dello stabilimento, eventi calamitosi, improvviso blocco di commesse, etc.) nei quali appare giustificata, da parte dell'azienda, la collocazione in CIGS del personale interessato prima che sia conclusa la suddetta consultazione. Per quanto, poi, riguarda, in particolare, l'ipotesi sub-b), dell'art. 2, comma 3, del regolamento, risulta, di tutta evidenza, in tal caso, l'esigenza che, in fase di consultazione sindacale, il programma che l'impresa intende attuare sia valutato nella sua completezza, anziche' nell'ambito piu' riduttivo delle singole unita' produttive. Al fine di assicurare che, anche nella suddetta ipotesi, il procedimento si svolga secondo i criteri della snellezza e celerita', questo Ministero provvedera' a convocare sollecitamente l'imprenditore e, per la parte sindacale, le organizzazioni nazionali o di vertice, le quali cureranno il coinvolgimento ed il coordinamento delle rappresentanze sindacali territoriali, aziendali e/o unitarie. A conclusione della consultazione sindacale tra le parti, il competente ufficio della Direzione generale dei rapporti di lavoro richiedera' alle regioni interessate il prescritto parere, che dovra' pervenire alla divisione XI, ai fini dell'avvio del procedimento, come sara' successivamente, e piu' dettagliatamente, specificato nella presente circolare. Si precisa, infine, che l'esame congiunto ha validita' corrispondente alla prevista durata del programma aziendale: in caso di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a valenza superiore al biennio, l'esame congiunto verra' esperito in occasione di ogni singola proroga complessa. Domanda di intervento straordinario di integrazione salariale. Domanda per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarieta'. La domanda di intervento straordinario di integrazione salariale va inviata o presentata - ai sensi dell'art. 3, comma 2, del regolamento - corredata della documentazione richiesta. Tale documentazione, oltre alla modulistica prevista (modello CIGS/97 e, quindi, modulo della domanda, modello del programma di intervento e scheda relativa alla causale invocata), ricomprende copia del verbale di esame congiunto, esperito nei termini e con le modalita' di cui all'art. 2 del regolamento, in quanto il suddetto verbale, che recepisce gli esiti della consultazione sindacale, costituisce atto propedeutico ed indispensabile per la domanda di CIGS, presentata dall'impresa. Ai fini della completezza degli atti istruttori, a corredo dell'istanza, la divisione XI deve, altresi', acquisire il motivato parere della regione - o regioni - competente, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 469/1997. Come piu' sopra accennato, una volta che l'ufficio ministeriale sia in possesso di tutta la documentazione sopra indicata, potra' darsi luogo all'avvio del procedimento. Relativamente alla compilazione del modello CIGS/97 - tuttora da utilizzare - si richiamano le disposizioni di cui alla circolare n. 97 del 15 luglio 1997, rammentando l'obbligo dell'azienda istante di compilare debitamente il suddetto modello in tutte le sue parti, pena l'improcedibilita' della domanda (art. 2, decreto ministeriale n. 22857 del 6 giugno 1997). Il modulo "scheda", specifico per le diverse causali di intervento, deve essere redatto, oltre che in ogni sua parte, in forma chiara ed esaustiva, in particolar modo nelle fattispecie ristrutturazione aziendale e similari, per le quali - si rammenta ancora una volta - in fase di prima istanza, e quindi di approvazione del programma e di concessione del trattamento CIGS per il primo semestre, non si puo' piu' fare riferimento, secondo la nuova procedura, anche alle notizie fornite dal locale organo ispettivo. La carenza dei necessari elementi cognitivi, o la scarsa chiarezza degli stessi, daranno luogo alle motivate esigenze istruttorie di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218, e quindi alla sospensione dei termini di conclusione del procedimento. Ancora in relazione all'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale e' appena il caso di evidenziare che: la prima richiesta puo' essere presentata per l'intero periodo dei primi dodici mesi, anche se dara' luogo - ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere a) e b), successivamente agli accertamenti ispettivi di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento di semplificazione - all'adozione di due decreti concessivi a valenza semestrale; ciascuna istanza deve recare l'indirizzo sia della divisione XI, sia del servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio, onde fornire certezza circa la contestuale presentazione dell'istanza stessa; qualora il programma aziendale riguardi piu' unita' sul territorio nazionale, la domanda deve essere contemporaneamente avanzata al competente organo ispettivo di ciascuna provincia in cui sono dislocate le unita' aziendali interessate all'intervento CIGS: anche in tal caso, la plurima presentazione deve risultare dalla richiesta inviata o presentata alla divisione XI. La domanda intesa ad ottenere il trattamento di integrazione salariale a seguito dell'applicazione di un contratto di solidarieta' e' corredata dal verbale di accordo tra le parti, nonche' dai modelli CDS/1 e CDS/2. In ordine all'invio, anche in via telematica, della domanda di intervento CIGS o di trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarieta', previsto dall'art. 11 del regolamento, si ribadisce che l'invio delle stesse - nelle more della definizione delle inerenti procedure informatiche - deve avvenire, allo stato, soltanto in forma cartacea. La domanda, se non presentata direttamente, deve essere inviata con raccomandata a/r: ai fini del computo dei termini di conclusione del procedimento, fa fede la data di ricezione dell'istanza da parte della divisione XI, sempre che l'istanza stessa risulti, all'atto della sua disamina in fase istruttoria, completa della documentazione richiesta, come stabilito dall'art. 3, comma 2, del regolamento, piu' sopra dettagliatamente elencata. Pagamento diretto. L'erogazione diretta della prestazione e' tuttora subordinata alla verifica, da parte del competente organo ispettivo, delle comprovate difficolta' di carattere finanziario dell'azienda istante (art. 2, comma 6, legge n. 223/1991). Come si e' gia' avuto modo di rappresentare, uno degli elementi di semplificazione introdotti, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 218, dal legislatore si e' fondata sulla contestuale acquisizione, da parte del servizio ispezione, della domanda aziendale, ogni qualvolta si richieda l'intervento del suddetto servizio, al fine di consentire lo svolgimento dei prescritti accertamenti nei tempi previsti dal regolamento. Analogamente, pertanto, vertendosi in uno dei casi in cui la verifica ispettiva e' normativamente statuita, l'istanza sara' trasmessa o presentata al competente servizio ispezione - anche nei casi di crisi aziendale, in cui non vige l'obbligo degli accertamenti dell'organo ispettivo - qualora l'impresa richieda il pagamento diretto del trattamento CIGS: il suddetto servizio potra' cosi' procedere tempestivamente alla verifica di cui al sopra richiamato art. 2, comma 6, della legge n. 223, trasmettendone gli esiti alla divisione XI, in tempo utile ad autorizzare tale beneficio con lo stesso decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Giova, infine, rammentare quanto stabilito, in materia, con circolare n. 71 del 5 giugno 1995, punti 2 e 3, relativamente alle istanze delle imprese assoggettate alle procedure di cui all'art. 6 del regolamento n. 218 (pagamento diretto a richiesta). Amministrazione straordinaria. Si coglie l'occasione per rammentare che il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ha introdotto la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. La direzione generale della previdenza ed assistenza sociale ha provveduto, con direttiva del 12 giugno 2000, e successiva circolare n. 48 del 13 luglio 2000, inviata a tutti i destinatari della presente circolare, a fornire direttive in ordine all'applicazione dell'art. 7, comma 10-ter, della legge n. 236/1993, vigente la nuova normativa. Gli adempimenti, a suo tempo demandati alle direzioni provinciali del lavoro saranno, ovviamente, a cura della divisione XI della sopra citata direzione generale. Si richiama, altresi', l'attenzione degli interessati sulla disciplina transitoria prevista, in materia di CIGS, dall'art. 108 del sopra citato decreto legislativo n. 270. Editoria. Le istanze di cassa integrazione guadagni straordinaria e di solidarieta' inviate o presentate ai sensi della legge n. 416/1981 e della legge n. 67/1987, e successive modificazioni ed integrazioni, soggiacciono, sotto il profilo procedimentale, alle norme del regolamento di semplificazione, come illustrato nella presente circolare. Normative speciali. Onde garantire l'uniformita' della procedura introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218, anche le domande di CIGS, avanzate ai sensi delle normative speciali attualmente in vigore, devono essere inviate o presentate alla divisione XI. Sospensione dei termini. Si e' gia' detto di come l'art. 10 del regolamento preveda la sospensione dei termini di conclusione del procedimento, sussistendo motivate esigenze istruttorie, per un periodo comunque non superiore a venti giorni, prorogabili di altri dieci, in presenza di difficolta' tecniche nell'espletamento dell'istruttoria. Cio' premesso, si ritiene opportuno evidenziare che qualora il competente organo ispettivo - ricorrendo le suddette difficolta' tecniche - si avvalga della proroga degli ulteriori dieci giorni, dovra' - in sede di relazione alla divisione XI - fornire adeguata motivazione in ordine alla natura delle difficolta' stesse. Contratto di solidarieta'. Relativamente, infine, al procedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito di stipula di contratti di solidarieta', si ritiene opportuno evidenziare che l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 469/1997 affida alle regioni la competenza a promuovere, nel proprio ambito territoriale, gli accordi ed i contratti collettivi per l'applicazione dell'istituto della solidarieta'. Poiche' la disposizione citata non fa obbligo alle parti di stipulare il contratto di solidarieta' in sede regionale, sono, pertanto, da considerarsi validi, ai fini della concessione del relativo trattamento di integrazione salariale, gli accordi che secondo la volonta' delle parti stesse, siano intervenuti in sedi diverse. Posto quanto sopra, si confermano - ad eccezione, ovviamente, di quanto disposto in materia di adempimenti procedurali e sottolineando come le agevolazioni ex lege n. 236/1993 siano ormai decadute - le direttive impartite con circolare n. 33 del 14 marzo 1994 e successive integrazioni. Disciplina transitoria. Come piu' volte sottolineato, le norme regolamentari trovano applicazione per le istanze, di prima concessione o di proroga, di cassa integrazione guadagni straordinaria che siano state presentate o trasmesse dal 19 agosto 2000, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 218. Conseguentemente, le domande semestrali di proroga da 6 a 12 mesi, da 18 a 24 mesi, da 30 a 36 mesi e da 42 a 48 mesi per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che sono state avanzate dalla suddetta data, rientrano nel campo di applicazione del regolamento. Per tali fattispecie, si ritiene necessario - onde porre in grado l'ufficio deputato alla valutazione delle suddette istanze di acquisire i necessari elementi di conoscenza circa la regolare attuazione del programma predisposto dall'impresa - che, a decorrere dalla data della presente circolare, la richiesta relativa ai predetti semestri sia trasmessa o presentata, oltre che alla divisione XI, contestualmente anche all'organo ispettivo competente per territorio. Per le domande rientranti nella stessa casistica, inviate o presentate dalla data del 19 agosto 2000, ma antecedentemente alla data della presente circolare, sara' la divisione XI ad attivare la verifica ispettiva. Art. 11, legge n. 223/1991. E' di tutta evidenza - stante che il decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000 concerne la semplificazione dei procedimenti di CIGS e di solidarieta' - che le istanze intese ad ottenere la concessione del trattamento speciale di disoccupazione, ricorrendo le condizioni stabilite dalla norma in questione, continuano ad essere trasmesse o inviate secondo la normale procedura, e cioe' per il tramite delle direzioni regionali del lavoro. Licenziamenti collettivi e relative procedure. L'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 469/1997 ha stabilito che presso le regioni si svolga l'esame congiunto previsto nelle procedure per la dichiarazione della mobilita' del personale. Come e' noto, le procedure concernenti la determinazione delle eccedenze strutturali di personale - come gia' rilevato nella precedente circolare n. 155/1991 - sono caratterizzate da un alto grado di omogeneita'. In effetti, quale sia la procedura di licenziamento collettivo, in concreto, avviata - il cui discrimine e' costituito dall'intervento o meno dell'integrazione salariale straordinaria - la fase di consultazione tanto nelle sedi sindacali quanto in quelle pubbliche e' identica. Anche dopo le modifiche apportate a talune norme della legge n. 223/1991 dal decreto legislativo n. 151/1997 - che ha attuato la direttiva n. 92/56/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi - sussiste una perfetta simmetria procedurale tra il collocamento in mobilita' ex art. 4 ed il licenziamento per riduzione di personale di cui al successivo art. 24 della legge n. 223/1991. Conseguentemente, la mediazione pubblica non puo' che essere accentrata presso il medesimo organo in entrambi i casi di licenziamento collettivo. L'individuazione della sede presso la quale si svolgera' la fase di mediazione pubblica, quale si desume dal sopra richiamato art. 3 del decreto legislativo n. 469, determina l'individuazione di una differente sede pubblica, in vista della conclusione dell'accordo gestionale tra le parti sociali, nel caso in cui sia stata vanamente esperita la fase sindacale della procedura. Per effetto del combinato disposto degli articoli 1, comma 3, lettera c), e 3, del decreto legislativo n. 469, ora, nel caso in cui l'eccedenza strutturale di personale riguardi unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione, sara' presso l'amministrazione regionale - e non piu' presso l'organo periferico del Ministero del lavoro - la sede nella quale sara' svolto l'esame congiunto. Resta confermata la competenza di questo Ministero nel caso in cui l'eccedenza riguardi, invece, unita' aziendali in piu' regioni. Anche in tale ipotesi - al fine di assicurare che il procedimento si svolga secondo criteri di snellezza e di celerita', come ritenuto per l'esame congiunto finalizzato alla richiesta di CIGS - questo Ministero provvedera' a convocare sollecitamente l'imprenditore e, per la parte sindacale, le organizzazioni nazionali o di vertice, le quali cureranno il coinvolgimento ed il coordinamento delle rappresentanze sindacali territoriali, aziendali e/o unitarie. Gli uffici, le organizzazioni e gli enti in indirizzo, oltre ad adoperarsi per la massima diffusione delle disposizioni di cui alla presente circolare - in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - si atterranno alle stesse per quel che concerne le istanze intese ad ottenere la concessione dei trattamenti di CIGS e di solidarieta'. Roma, 20 settembre 2000 Il Sottosegretario di Stato: Morese