Art. 2. Esame congiunto Come gia' sottolineato, in tale articolo si pone in rilievo la realizzazione intercorrente tra il regolamento di semplificazione e l'art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di eccedenze strutturali di personale. In merito alla disposizione regolamentare in esame si evidenzia che i commi 1, 2, 5 e 6 disciplinano le modalita', l'oggetto ed i termini di conclusione dell'esame congiunto, mutando parte del contenuto dell'art. 5 della legge n. 164/1975, nonche' dell'art. 1, comma 7, della legge n. 223/1991, per cio' che concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalita' delle rotazioni delle unita' sospese. Il comma 3 stabilisce che la richiesta di esame congiunto va presentata (lettera a) al competente ufficio - individuato o da individuarsi - della regione nel cui territorio insistono le unita' aziendali interessate all'intervento straordinario di integrazione salariale. La predetta richiesta va, invece, presentata a questo Ministero - Direzione generale dei rapporti di lavoro (lettera b) - qualora l'intervento CIGS si attui in piu' unita' aziendali, dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale. L'ufficio ministeriale, competente allo svolgimento dell'esame congiunto, richiede il prescritto parere delle regioni interessate. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 - che mantiene ferma la previsione dell'art. 3 del decreto legislativo n. 469 - nonche' alla previsione dell'art. 2, comma 3, del regolamento, le regioni esprimono motivato parere in entrambe le fattispecie sub a) e sub b). Il comma 4, infine - nel prevedere la partecipazione agli incontri per l'esame congiunto di funzionari della direzione del lavoro, provinciale ovvero regionale secondo l'ubicazione territoriale delle unita' aziendali coinvolte nella CIGS - persegue l'obiettivo di garantire, nel passaggio della competenza in materia, la continuita' dell'azione amministrativa.