Art. 2.
                           Esame congiunto
  Come  gia'  sottolineato,  in  tale  articolo si pone in rilievo la
realizzazione  intercorrente  tra il regolamento di semplificazione e
l'art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia
di eccedenze strutturali di personale.
  In merito alla disposizione regolamentare in esame si evidenzia che
i commi 1, 2, 5 e 6 disciplinano le modalita', l'oggetto ed i termini
di  conclusione  dell'esame  congiunto,  mutando  parte del contenuto
dell'art.  5  della  legge n. 164/1975, nonche' dell'art. 1, comma 7,
della  legge  n.  223/1991,  per  cio'  che  concerne  i  criteri  di
individuazione  dei  lavoratori  da  sospendere  e le modalita' delle
rotazioni delle unita' sospese.
  Il  comma  3  stabilisce  che  la  richiesta  di esame congiunto va
presentata  (lettera  a)  al  competente  ufficio  - individuato o da
individuarsi  -  della regione nel cui territorio insistono le unita'
aziendali  interessate  all'intervento  straordinario di integrazione
salariale.
  La  predetta  richiesta va, invece, presentata a questo Ministero -
Direzione  generale  dei  rapporti  di  lavoro  (lettera b) - qualora
l'intervento  CIGS  si  attui  in piu' unita' aziendali, dislocate in
diverse regioni sul territorio nazionale.
  L'ufficio  ministeriale,  competente  allo  svolgimento  dell'esame
congiunto, richiede il prescritto parere delle regioni interessate.
  In  base  a  quanto  disposto dall'art. 1, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 218 - che mantiene ferma la previsione
dell'art.  3 del decreto legislativo n. 469 - nonche' alla previsione
dell'art.  2, comma 3, del regolamento, le regioni esprimono motivato
parere in entrambe le fattispecie sub a) e sub b).
  Il  comma 4, infine - nel prevedere la partecipazione agli incontri
per  l'esame  congiunto  di  funzionari  della  direzione del lavoro,
provinciale  ovvero regionale secondo l'ubicazione territoriale delle
unita'  aziendali  coinvolte  nella  CIGS  -  persegue l'obiettivo di
garantire,  nel passaggio della competenza in materia, la continuita'
dell'azione amministrativa.