Art. 3. Domanda di intervento straordinario di integrazione salariale Tale articolo opera, rispetto alla previgente disciplina, una duplice semplificazione: sotto il profilo della validita' temporale della domanda, che puo' riferirsi a dodici mesi, anziche' al semestre (comma 1); sotto il profilo dell'organo che deve ricevere la domanda, individuato, all'art. 11 del regolamento, nell'ufficio che, a livello ministeriale, ha competenza in materia di interventi a sostegno del reddito, e, quindi, nella divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale di questo Ministero (comma 4). Nella presente circolare, pertanto, ogni qualvolta nelle norme del regolamento si faccia riferimento al "competente ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale indicato nell'art. 11", verra' citata direttamente la "divisione XI". I commi 2, 3 e 6 ripropongono l'obbligo della presentazione della domanda negli stessi termini stabiliti fissati dall'art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991, come sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, nonche' le sanzioni derivanti dall'omessa o tardiva presentazione della domanda stessa. Trova, altresi', sede nella norma regolamentare la prassi, instaurata sin dall'entrata in vigore della legge n. 223/1991 con la direttiva ministeriale n. 68529 del 28 maggio 1992, in base alla quale il rispetto dei termini di presentazione della richiesta di CIGS non trova applicazione nei confronti delle aziende assoggettate alle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della stessa legge n. 223 e all'amministrazione straordinaria con esercizio di impresa, disciplinate dal successivo art. 6 del regolamento; viene, al contrario, sancita la peren-torieta' del rispetto dei termini di presentazione per ciascuna domanda di proroga del trattamento, dove "proroga" e' da intendersi nell'accezione statuita dall'art. 81, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ovviamente ora riferita anche a periodi di dodici mesi. Il comma 5 prevede, infine, che, nel caso di domanda intesa ad ottenere l'approvazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, la stessa vada contestualmente presentata al servizio ispezione delle direzioni provinciali territorialmente competenti, che, ricevuta la domanda, procede alla necessaria verifica in ordine alla regolare attuazione del programma predisposto dall'impresa. Appare evidente che, nell'ambito della procedura semplificata dal regolamento in questione, in cui la richiesta viene presentata a livello centrale, la contestuale presentazione della richiesta stessa all'organo ispettivo periferico consente che tale organo possa eseguire, nei termini fissati dalle successive norme del provvedimento, gli accertamenti previsti, trasmettendone gli esiti all'ufficio ministeriale, che deve istruire l'istanza.