Art. 3.
    Domanda di intervento straordinario di integrazione salariale
  Tale  articolo  opera,  rispetto  alla  previgente  disciplina, una
duplice semplificazione:
    sotto  il  profilo  della  validita' temporale della domanda, che
puo' riferirsi a dodici mesi, anziche' al semestre (comma 1);
    sotto  il  profilo  dell'organo  che  deve  ricevere  la domanda,
individuato, all'art. 11 del regolamento, nell'ufficio che, a livello
ministeriale,  ha  competenza in materia di interventi a sostegno del
reddito, e, quindi, nella divisione XI della Direzione generale della
previdenza e assistenza sociale di questo Ministero (comma 4).
  Nella  presente circolare, pertanto, ogni qualvolta nelle norme del
regolamento   si   faccia  riferimento  al  "competente  ufficio  del
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale indicato nell'art.
11", verra' citata direttamente la "divisione XI".
  I  commi  2, 3 e 6 ripropongono l'obbligo della presentazione della
domanda  negli stessi termini stabiliti fissati dall'art. 2, comma 4,
della  legge n. 223/1991, come sostituito dall'art. 7, comma 1, della
legge  n.  236/1993,  nonche'  le  sanzioni  derivanti  dall'omessa o
tardiva presentazione della domanda stessa.
  Trova,   altresi',   sede  nella  norma  regolamentare  la  prassi,
instaurata  sin dall'entrata in vigore della legge n. 223/1991 con la
direttiva  ministeriale  n.  68529  del  28 maggio 1992, in base alla
quale  il  rispetto  dei  termini di presentazione della richiesta di
CIGS  non trova applicazione nei confronti delle aziende assoggettate
alle  procedure  concorsuali  di cui all'art. 3 della stessa legge n.
223  e  all'amministrazione  straordinaria  con esercizio di impresa,
disciplinate  dal  successivo  art.  6  del  regolamento;  viene,  al
contrario,  sancita  la  peren-torieta'  del  rispetto dei termini di
presentazione  per  ciascuna domanda di proroga del trattamento, dove
"proroga"  e'  da  intendersi  nell'accezione  statuita dall'art. 81,
comma  10,  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448, ovviamente ora
riferita anche a periodi di dodici mesi.
  Il  comma  5  prevede,  infine,  che, nel caso di domanda intesa ad
ottenere   l'approvazione   di   un  programma  di  ristrutturazione,
riorganizzazione    o   conversione   aziendale,   la   stessa   vada
contestualmente  presentata  al  servizio  ispezione  delle direzioni
provinciali  territorialmente  competenti,  che, ricevuta la domanda,
procede  alla  necessaria verifica in ordine alla regolare attuazione
del programma predisposto dall'impresa.
  Appare  evidente  che, nell'ambito della procedura semplificata dal
regolamento  in  questione,  in  cui  la richiesta viene presentata a
livello centrale, la contestuale presentazione della richiesta stessa
all'organo  ispettivo  periferico  consente  che  tale  organo  possa
eseguire,   nei   termini   fissati   dalle   successive   norme  del
provvedimento,  gli  accertamenti  previsti, trasmettendone gli esiti
all'ufficio ministeriale, che deve istruire l'istanza.