Art. 4.
                       Accertamenti ispettivi
  Come  soltanto  accennato nel precedente paragrafo, la disposizione
in  parola  fissa  la  cadenza  temporale  con  la  quale il servizio
ispezione, competente per territorio, deve provvedere ad esperire gli
accertamenti    previsti    nei    casi   di   di   ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale.
  Il  comma  1  stabilisce che il primo accesso dell'organo ispettivo
deve  avvenire  non  prima  che  siano trascorsi tre mesi dall'inizio
dell'intervento  CIGS: gli esiti degli accertamenti devono, tuttavia,
essere  trasmessi al competente ufficio ministeriale antecedentemente
alla scadenza del primo semestre di fruizione della CIGS.
  La  tempistica  appena  esposta  e'  stata individuata dall'essersi
constatato come, in occasione della presentazione della prima istanza
di  intervento,  le verifiche ispettive - svolte, sovente, pressoche'
all'inizio  della  realizzazione  del  piano  -  sostanzialmente  non
possano  che  riferire  quanto  dichiarato dall'impresa nella propria
richiesta.
  Il comma 1 ha, invece, lo scopo di consentire al servizio ispettivo
di poter verificare l'effettivo e concreto inizio dell'attuazione del
programma  aziendale,  stante  il  lasso  di  tempo  trascorso  dalla
decorrenza  dell'intervento  straordinario di integrazione salariale,
cosi'  da  permettere,  in  fase istruttoria, una piu' circostanziata
valutazione del programma stesso.
  Successivamente  ai  primi dodici mesi, gli accertamenti a conferma
della  regolare  attuazione  del  programma  devono essere svolti, ai
sensi  del  comma 2, entro venti giorni dalla presentazione, da parte
dell'azienda, dell'eventuale domanda di proroga dell'intervento.