Art. 4. Accertamenti ispettivi Come soltanto accennato nel precedente paragrafo, la disposizione in parola fissa la cadenza temporale con la quale il servizio ispezione, competente per territorio, deve provvedere ad esperire gli accertamenti previsti nei casi di di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. Il comma 1 stabilisce che il primo accesso dell'organo ispettivo deve avvenire non prima che siano trascorsi tre mesi dall'inizio dell'intervento CIGS: gli esiti degli accertamenti devono, tuttavia, essere trasmessi al competente ufficio ministeriale antecedentemente alla scadenza del primo semestre di fruizione della CIGS. La tempistica appena esposta e' stata individuata dall'essersi constatato come, in occasione della presentazione della prima istanza di intervento, le verifiche ispettive - svolte, sovente, pressoche' all'inizio della realizzazione del piano - sostanzialmente non possano che riferire quanto dichiarato dall'impresa nella propria richiesta. Il comma 1 ha, invece, lo scopo di consentire al servizio ispettivo di poter verificare l'effettivo e concreto inizio dell'attuazione del programma aziendale, stante il lasso di tempo trascorso dalla decorrenza dell'intervento straordinario di integrazione salariale, cosi' da permettere, in fase istruttoria, una piu' circostanziata valutazione del programma stesso. Successivamente ai primi dodici mesi, gli accertamenti a conferma della regolare attuazione del programma devono essere svolti, ai sensi del comma 2, entro venti giorni dalla presentazione, da parte dell'azienda, dell'eventuale domanda di proroga dell'intervento.