Art. 6. Amministrazione straordinaria e procedure concorsuali La disposizione ha lo scopo di uniformare a quanto stabilito dal precedente art. 3, commi 1 e 4 del regolamento, la procedura di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'art. 7, comma 10-ter, del decreto-legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 236/1993 (amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa), nonche' di quello di cui all'art. 3 della legge n. 223/1991 (fallimento, concordato preventivo cessio bonorum, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio di impresa). La disposizione conferma che la domanda del trattamento CIGS deve essere preceduta dalla consultazione sindacale, da svolgersi con le modalita' di cui al sopra illustrato art. 2 del regolamento.