Art. 6.
        Amministrazione straordinaria e procedure concorsuali
  La  disposizione  ha  lo scopo di uniformare a quanto stabilito dal
precedente  art.  3,  commi  1  e  4 del regolamento, la procedura di
concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale,
previsto  dall'art.  7,  comma 10-ter, del decreto-legge n. 148/1993,
convertito,    con    modificazioni,    nella   legge   n.   236/1993
(amministrazione  straordinaria  con  prosecuzione  dell'esercizio di
impresa), nonche' di quello di cui all'art. 3 della legge n. 223/1991
(fallimento,   concordato  preventivo  cessio  bonorum,  liquidazione
coatta    amministrativa,    amministrazione    straordinaria   senza
continuazione dell'esercizio di impresa).
  La  disposizione  conferma che la domanda del trattamento CIGS deve
essere  preceduta  dalla consultazione sindacale, da svolgersi con le
modalita' di cui al sopra illustrato art. 2 del regolamento.