Art. 7. Contratti di solidarieta' L'articolo - che semplifica il procedimento n. 91, allegato 1, legge n. 59/1997, art. 20 - dispone, al comma 1, che la domanda intesa ad ottenere la concessione del trattamento di integrazione salariale va trasmessa o presentata alla divisione XI, eliminandosi, anche per tale fattispecie, la fase procedimentale prima svolta, a livello periferico, dalla direzione regionale del lavoro. Al comma 2 - a fini prudenziali di verifica della reale efficacia del contratto di solidarieta' in ordine al contenimento degli effetti di espulsione traumatica del personale dichiarato esuberante - si sancisce che, nell'ambito della durata massima normativamente prevista per tale istituto e come, peraltro, da prassi consolidata, l'accordo di solidarieta' non puo' avere una validita' temporale superiore ai ventiquattro mesi e deve, pertanto, essere rinnovato, qualora vi sia la necessita' di richiedere un ulteriore periodo di trattamento: nell'ambito della durata del contratto di solidarieta' concordata tra le parti, ciascuna domanda di concessione non puo' riferirsi ad un periodo superiore ai dodici mesi.