Art. 7.
                      Contratti di solidarieta'
  L'articolo  -  che  semplifica  il  procedimento n. 91, allegato 1,
legge  n.  59/1997,  art.  20  -  dispone, al comma 1, che la domanda
intesa  ad  ottenere  la  concessione del trattamento di integrazione
salariale  va trasmessa o presentata alla divisione XI, eliminandosi,
anche  per  tale  fattispecie, la fase procedimentale prima svolta, a
livello periferico, dalla direzione regionale del lavoro.
  Al  comma  2 - a fini prudenziali di verifica della reale efficacia
del contratto di solidarieta' in ordine al contenimento degli effetti
di  espulsione  traumatica  del  personale dichiarato esuberante - si
sancisce   che,   nell'ambito  della  durata  massima  normativamente
prevista  per  tale istituto e come, peraltro, da prassi consolidata,
l'accordo  di  solidarieta'  non  puo'  avere una validita' temporale
superiore  ai  ventiquattro  mesi e deve, pertanto, essere rinnovato,
qualora  vi  sia  la necessita' di richiedere un ulteriore periodo di
trattamento:  nell'ambito  della durata del contratto di solidarieta'
concordata  tra  le  parti,  ciascuna domanda di concessione non puo'
riferirsi ad un periodo superiore ai dodici mesi.