Art. 8. Termini di conclusione del procedimento Rispetto ai termini di conclusione del procedimento di concessione dei trattamenti di CIGS e di solidarieta', vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento (quaranta giorni per la crisi aziendale; centoventi giorni per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, prolungabili fino a centosessanta giorni in caso di obbligo del parere del comitato tecnico; novanta/centoventi giorni nei restanti casi di concessione della CIGS), la semplificazione operata con le precedenti disposizioni regolamentari ha comportato la ridefinizione dei suddetti termini di conclusione dei procedimenti sopra elencati nel modo che segue. Commi 1, 3, 4. Trenta giorni (decorrenza: data di ricezione della domanda da parte della divisione XI) (commi 1, lettera a), 3 e 4): crisi aziendale; primo semestre per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, che viene concesso senza acquisire la verifica ispettiva; fallimento; concordato preventivo cessio bonorum; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria con o senza prosecuzione dell'esercizio di impresa; contratto di solidarieta'. Trenta giorni (decorrenza: data di ricezione della relazione ispettiva da parte della divisione XI) (comma 1, lettera b): secondo semestre per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale. In tale caso, infatti, come previsto dal sopra richiamato art. 4, comma 1, del regolamento, occorre acquisire la relazione sugli esiti degli accertamenti del competente organo ispettivo in ordine all'effettivo inizio della realizzazione del programma predisposto dall'impresa. Ai fini del rispetto dei tempi come sopra determinati, la norma ha, altresi', precisato che, qualora l'intervento straordinario di integrazione salariale riguardi piu' unita' aziendali dislocate sul territorio nazionale e pertanto risultino interessati diversi organi ispettivi, il termine di conclusione del procedimento decorre dalla ricezione dell'ultima relazione ispettiva. Sessanta giorni (decorrenza: data di ricezione della domanda da parte della divisione XI) (comma 1, lettera c): periodi successivi ai primi dodici mesi di intervento CIGS, nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale. In tale caso, occorre tenere conto dei termini, previsti dall'art. 4, comma 2, del regolamento, affinche' il competente servizio ispezione svolga le verifiche sulla regolare attuazione del programma (venti giorni dalla presentazione della domanda di proroga): la relazione in merito alle suddette verifiche deve, poi, pervenire alla divisione XI ed essere valutata ai fini della concessione del trattamento CIGS. Comma 2. Tale comma - che disciplina i termini di conclusione del procedimento con riguardo alle fattispecie per le quali la legge stabilisce l'obbligatoria acquisizione del parere del comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge n. 41/1986 - ha fissato i suddetti termini sulla base di quanto stabilito dal sopra citato art. 5 del regolamento, che accorda all'organo collegiale venti giorni per esprimere il prescritto parere. Ne consegue la seguente tempistica: sessanta giorni (decorrenza: data di ricezione della domanda da parte della divisione XI) (lettera a): come gia' rappresentato, la divisione XI, ricevuta la domanda relativa al primo semestre dell'intervento CIGS, deve svolgere l'iter istruttorio ai fini della redazione di una relazione tecnica, illustrativa del programma predisposto dall'azienda, da trasmettersi al comitato tecnico ai fini della formulazione del parere sul programma stesso. L'esito dell'istruttoria tecnica selettiva, effettuata dall'organo collegiale, deve poi essere ufficialmente comunicato alla stessa divisione XI, che predisporra' il decreto di concessione ovvero di reiezione del trattamento richiesto. Si sottolinea che, in analogia a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera a), non occorre, in tal caso, la relazione ispettiva. Trenta o sessanta giorni (decorrenza: data di ricezione della relazione ispettiva da parte della divisione XI) (lettera b): l'alternativita' dei termini sopra indicati e' correlata alla necessita' o meno - da valutarsi sulla base degli esiti degli accertamenti svolti dall'organo ispettivo - di sottoporre al comitato tecnico tali esiti. Novanta giorni (decorrenza: data di ricezione, da parte della divisione XI, della domanda relativa ai periodi successivi ai primi dodici mesi di intervento CIGS) (lettera c): come gia' rappresentato, per tale fattispecie, la relazione ispettiva e' obbligatoria e gli esiti della stessa devono essere comunicati al comitato tecnico, affinche' esprima nuovamente, o confermi, il parere precedentemente espresso. Conseguentemente, i termini di conclusione del procedimento sono stati fissati tenendo conto dei venti giorni, accordati al servizio ispezione per le verifiche richieste, nonche' degli ulteriori venti giorni, entro i quali il comitato tecnico deve formulare il prescritto parere. Il comma 5, infine, fissa, ad almeno dieci giorni prima dei termini di conclusione del procedimento sopra indicati, l'adozione del provvedimento con il quale viene approvato il programma predisposto dall'impresa, che costituisce atto propedeutico ed indispensabile al decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.