Art. 8.
               Termini di conclusione del procedimento
  Rispetto  ai termini di conclusione del procedimento di concessione
dei  trattamenti  di CIGS e di solidarieta', vigenti antecedentemente
all'entrata  in  vigore del regolamento (quaranta giorni per la crisi
aziendale;     centoventi    giorni    per    la    ristrutturazione,
riorganizzazione   e   conversione  aziendale,  prolungabili  fino  a
centosessanta  giorni  in  caso  di  obbligo  del parere del comitato
tecnico;  novanta/centoventi  giorni nei restanti casi di concessione
della   CIGS),   la   semplificazione   operata   con  le  precedenti
disposizioni   regolamentari   ha  comportato  la  ridefinizione  dei
suddetti  termini  di conclusione dei procedimenti sopra elencati nel
modo che segue.
Commi 1, 3, 4.
  Trenta giorni (decorrenza: data di ricezione della domanda da parte
della divisione XI) (commi 1, lettera a), 3 e 4):
    crisi aziendale;
    primo   semestre   per   ristrutturazione,   riorganizzazione   e
conversione aziendale, che viene concesso senza acquisire la verifica
ispettiva;
    fallimento;  concordato  preventivo  cessio bonorum; liquidazione
coatta  amministrativa;  amministrazione  straordinaria  con  o senza
prosecuzione dell'esercizio di impresa;
    contratto di solidarieta'.
  Trenta  giorni  (decorrenza:  data  di  ricezione  della  relazione
ispettiva da parte della divisione XI) (comma 1, lettera b):
    secondo   semestre   per   ristrutturazione,  riorganizzazione  e
conversione aziendale.
  In  tale  caso, infatti, come previsto dal sopra richiamato art. 4,
comma  1, del regolamento, occorre acquisire la relazione sugli esiti
degli   accertamenti   del  competente  organo  ispettivo  in  ordine
all'effettivo  inizio  della  realizzazione del programma predisposto
dall'impresa.
  Ai fini del rispetto dei tempi come sopra determinati, la norma ha,
altresi',   precisato  che,  qualora  l'intervento  straordinario  di
integrazione  salariale  riguardi piu' unita' aziendali dislocate sul
territorio  nazionale e pertanto risultino interessati diversi organi
ispettivi,  il  termine di conclusione del procedimento decorre dalla
ricezione dell'ultima relazione ispettiva.
  Sessanta  giorni  (decorrenza:  data  di ricezione della domanda da
parte della divisione XI) (comma 1, lettera c):
    periodi  successivi  ai primi dodici mesi di intervento CIGS, nei
casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.
  In  tale caso, occorre tenere conto dei termini, previsti dall'art.
4,  comma  2,  del  regolamento,  affinche'  il  competente  servizio
ispezione svolga le verifiche sulla regolare attuazione del programma
(venti  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  di proroga): la
relazione in merito alle suddette verifiche deve, poi, pervenire alla
divisione  XI  ed  essere  valutata  ai  fini  della  concessione del
trattamento CIGS.
Comma 2.
  Tale   comma   -  che  disciplina  i  termini  di  conclusione  del
procedimento  con  riguardo  alle  fattispecie  per le quali la legge
stabilisce   l'obbligatoria  acquisizione  del  parere  del  comitato
tecnico  di  cui  all'art.  19,  comma 5, della legge n. 41/1986 - ha
fissato  i  suddetti termini sulla base di quanto stabilito dal sopra
citato  art.  5  del  regolamento,  che accorda all'organo collegiale
venti giorni per esprimere il prescritto parere.
  Ne consegue la seguente tempistica:
    sessanta  giorni  (decorrenza: data di ricezione della domanda da
parte della divisione XI) (lettera a):
      come  gia'  rappresentato, la divisione XI, ricevuta la domanda
relativa al primo semestre dell'intervento CIGS, deve svolgere l'iter
istruttorio  ai  fini  della  redazione  di  una  relazione  tecnica,
illustrativa  del programma predisposto dall'azienda, da trasmettersi
al  comitato  tecnico  ai  fini  della  formulazione  del  parere sul
programma stesso.
  L'esito  dell'istruttoria tecnica selettiva, effettuata dall'organo
collegiale,  deve  poi  essere  ufficialmente  comunicato alla stessa
divisione  XI,  che  predisporra' il decreto di concessione ovvero di
reiezione del trattamento richiesto.
  Si  sottolinea  che,  in  analogia a quanto previsto dal precedente
comma  1,  lettera  a),  non  occorre,  in  tal  caso,  la  relazione
ispettiva.
  Trenta  o  sessanta  giorni  (decorrenza:  data  di ricezione della
relazione ispettiva da parte della divisione XI) (lettera b):
    l'alternativita'  dei  termini  sopra  indicati e' correlata alla
necessita'  o  meno  -  da  valutarsi  sulla  base  degli esiti degli
accertamenti svolti dall'organo ispettivo - di sottoporre al comitato
tecnico tali esiti.
  Novanta  giorni  (decorrenza:  data  di  ricezione,  da parte della
divisione  XI,  della domanda relativa ai periodi successivi ai primi
dodici mesi di intervento CIGS) (lettera c):
    come  gia'  rappresentato,  per  tale  fattispecie,  la relazione
ispettiva  e'  obbligatoria  e  gli  esiti della stessa devono essere
comunicati  al  comitato  tecnico,  affinche'  esprima  nuovamente, o
confermi, il parere precedentemente espresso.
  Conseguentemente,  i  termini  di conclusione del procedimento sono
stati  fissati  tenendo conto dei venti giorni, accordati al servizio
ispezione  per  le verifiche richieste, nonche' degli ulteriori venti
giorni,   entro  i  quali  il  comitato  tecnico  deve  formulare  il
prescritto parere.
  Il comma 5, infine, fissa, ad almeno dieci giorni prima dei termini
di  conclusione  del  procedimento  sopra  indicati,  l'adozione  del
provvedimento  con  il quale viene approvato il programma predisposto
dall'impresa,  che costituisce atto propedeutico ed indispensabile al
decreto  di concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale.