Art. 9. Validita' ed efficacia del provvedimento di concessione A modifica di quanto stabilito dalla previgente normativa - in base alla quale il decreto di concessione del trattamento CIGS aveva, in via generale, validita' semestrale - ed in armonia con la previsione dell'art. 3, comma 1, del regolamento, per cui, nell'ambito della prevista durata del programma predisposto dall'impresa, la domanda di cassa integrazione guadagni puo' essere riferita a periodi di dodici mesi, il provvedimento concessivo del beneficio CIGS puo' conseguentemente avere validita' annuale (comma 1). Unica eccezione e' costituita - si torna ad evidenziare - dai primi dodici mesi, relativi alle causali di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, necessariamente suddivisi in due decreti di concessione, a valenza semestrale, in osservanza delle esigenze di verifica ispettiva, di cui si e' piu' sopra ampiamente detto (comma 2), ed al cui positivo esito e', peraltro, subordinata la concessione della prestazione per i periodi successivi al primo semestre (comma 3).