Art. 9.
       Validita' ed efficacia del provvedimento di concessione
  A modifica di quanto stabilito dalla previgente normativa - in base
alla  quale  il decreto di concessione del trattamento CIGS aveva, in
via  generale, validita' semestrale - ed in armonia con la previsione
dell'art.  3,  comma  1,  del regolamento, per cui, nell'ambito della
prevista durata del programma predisposto dall'impresa, la domanda di
cassa  integrazione guadagni puo' essere riferita a periodi di dodici
mesi,   il   provvedimento   concessivo   del   beneficio  CIGS  puo'
conseguentemente avere validita' annuale (comma 1).
  Unica eccezione e' costituita - si torna ad evidenziare - dai primi
dodici    mesi,    relativi   alle   causali   di   ristrutturazione,
riorganizzazione  e  conversione aziendale, necessariamente suddivisi
in  due  decreti  di concessione, a valenza semestrale, in osservanza
delle  esigenze  di  verifica  ispettiva,  di  cui  si  e' piu' sopra
ampiamente  detto  (comma  2), ed al cui positivo esito e', peraltro,
subordinata la concessione della prestazione per i periodi successivi
al primo semestre (comma 3).