Art. 3.
  1.  Per  l'anno 2000, nei confronti degli enti locali delle regioni
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e
Calabria sono sospese le seguenti disposizioni:
    a)  art. 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
    b)  art. 65, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29:
    c) art. 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
    d)  art. 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554.
  2. Per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli
enti  locali  di  cui  al comma 1, non si applicano per l'anno 2000 i
limiti  previsti  dall'art.  47, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre
1997,  n. 449. Per le province ed i comuni con popolazione superiore,
rispettivamente,   a  400.000  e  a  60.000  abitanti,  sottoposti  a
monitoraggio  diretto  delle giacenze di cassa da parte del Ministero
dell'interno,  i  trasferimenti  erariali  spettanti  sono attribuiti
mediante  ordinativo disposto sulla competente sezione provinciale di
tesoreria  dello  Stato,  previa  richiesta  inoltrata  al competente
ufficio   del   Ministero   dell'interno.   La   richiesta   contiene
l'indicazione  degli importi necessari e delle relative scadenze. Gli
importi  richesti  devono  riferirsi  a  spese  derivanti  da impegni
inderogabili ed improcrastinabili.