Art. 3. 1. Per l'anno 2000, nei confronti degli enti locali delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Calabria sono sospese le seguenti disposizioni: a) art. 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) art. 65, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: c) art. 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468; d) art. 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 2. Per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti locali di cui al comma 1, non si applicano per l'anno 2000 i limiti previsti dall'art. 47, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le province ed i comuni con popolazione superiore, rispettivamente, a 400.000 e a 60.000 abitanti, sottoposti a monitoraggio diretto delle giacenze di cassa da parte del Ministero dell'interno, i trasferimenti erariali spettanti sono attribuiti mediante ordinativo disposto sulla competente sezione provinciale di tesoreria dello Stato, previa richiesta inoltrata al competente ufficio del Ministero dell'interno. La richiesta contiene l'indicazione degli importi necessari e delle relative scadenze. Gli importi richesti devono riferirsi a spese derivanti da impegni inderogabili ed improcrastinabili.