Art. 4. 1. Al Ministero della difesa e al Ministero dei trasporti e della navigazione per la guardia costiera e' riconosciuto un contributo rispettivamente di lire 800 milioni e 200 milioni per l'impegno straordinario svolto in occasione delle emergenze da alluvione nel mese di ottobre 2000. Il Dipartimento della protezione civile provvede, d'intesa con le amministrazioni interessate, al trasferimento delle somme. 2. L'onere e' posto a carico della disponibilita' di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3090/2000.