Art. 4.
  1. Al  Ministero  della difesa e al Ministero dei trasporti e della
navigazione  per  la  guardia  costiera e' riconosciuto un contributo
rispettivamente  di  lire  800  milioni  e  200 milioni per l'impegno
straordinario  svolto  in  occasione delle emergenze da alluvione nel
mese   di ottobre  2000.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile
provvede,   d'intesa   con   le   amministrazioni   interessate,   al
trasferimento delle somme.
  2.  L'onere  e' posto a carico della disponibilita' di cui all'art.
7, comma 1, dell'ordinanza n. 3090/2000.