Art. 5.
  1.  Nei  confronti  dei  soggetti residenti o aventi sede operativa
alla  data  degli  eventi  calamitosi nei comuni individuati ai sensi
dell'art.  4,  comma  1, del decreto-legge 12 ottobre 2000 n. 279, le
cui  abitazioni  e i cui immobili, sede di attivita' produttive, sono
stati  oggetto  di  ordinanze  sindacali di sgombero per inagibilita'
totale o parziale, sono sospesi a decorrere dal 9 settembre 2000 fino
al  31 dicembre  2001,  i  pagamenti  dei contributi di previdenza ed
assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei
dipendenti,  nonche'  dei  contributi per le prestazioni del Servizio
sanitario  nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e
non  corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza
aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti
effettuati  entro la data di pubblicazione del presente decreto-legge
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non si da' luogo a
rimborso.
  2.  Nei  confronti  delle  persone fisiche, societa' ed enti che in
qualita'  di  sostituti d'imposta, che alla data del 9 settembre 2000
avevano  il domicilio o la residenza nei comuni di cui al comma 1, le
cui  abitazioni  e  i  cui  immobili  sono  stati oggetto d'ordinanza
sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale sono sospesi
i   termini   relativi   ai   versamenti  di  entrate  aventi  natura
patrimoniale  ed  assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e
ad   enti   pubblici  anche  locali.  Per  i  termini  relativi  agli
adempimenti  ed  ai  versamenti  di  natura tributaria si provvede ai
sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  3. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attivita'
bancarie  o  assicurative  di  cui  all'art. 2195, comma 1, n. 4, del
codice civile.
  4. Sono sospesi, fino al 31 dicembre 2001, tutti i termini relativi
ai provvedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale.
  5.  I  redditi  dei  fabbricati  distrutti  od oggetto di ordinanze
sindacali  di  sgombero,  perche' inagibili totalmente o parzialmente
per effetto dell'evento calamitoso non concorrono alla formazione del
reddito  imponibile  ai  fini  dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino
alla  definitiva  ricostruzione  ed agibilita' dei fabbricati stessi.
Non si fa luogo al rimborso delle imposte gia' pagate.
  6.  Per  i  contributi  di  competenza  regionale, agli adempimenti
previsti dal presente articolo provvede la regione.
  La  presente  ordinanza,  sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 27 ottobre 2000
                                                  Il Ministro: Bianco