Art. 5. 1. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi nei comuni individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000 n. 279, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attivita' produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale, sono sospesi a decorrere dal 9 settembre 2000 fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonche' dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non si da' luogo a rimborso. 2. Nei confronti delle persone fisiche, societa' ed enti che in qualita' di sostituti d'imposta, che alla data del 9 settembre 2000 avevano il domicilio o la residenza nei comuni di cui al comma 1, le cui abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto d'ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale sono sospesi i termini relativi ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali. Per i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria si provvede ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 3. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, comma 1, n. 4, del codice civile. 4. Sono sospesi, fino al 31 dicembre 2001, tutti i termini relativi ai provvedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale. 5. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perche' inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilita' dei fabbricati stessi. Non si fa luogo al rimborso delle imposte gia' pagate. 6. Per i contributi di competenza regionale, agli adempimenti previsti dal presente articolo provvede la regione. La presente ordinanza, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 ottobre 2000 Il Ministro: Bianco