Art. 10.
           Visite ambulatoriali in particolari situazioni
  1.  Il  medico,  qualora  il  lavoratore  non accetti l'esito della
visita  di controllo, e' tenuto ad informare il lavoratore stesso che
deve  eccepire  il  dissenso seduta stante, come previsto dall'art. 6
del  decreto  ministeriale 15 luglio 1986; contemporaneamente lo deve
invitare  a sottoporsi a visita di controllo, nel primo giorno utile,
presso  il  gabinetto diagnostico della sede INPS interessata, per il
giudizio  definitivo  del coordinatore sanitario previsto dall'art. 6
citato.
  2.  In  caso  di  necessita'  particolari  verifiche  sanitarie e/o
amministrative,    l'INPS    puo'    disporre   direttamente   visite
ambulatoriali, avvalendosi dei propri medici.