Art. 12. C o m p e n s i 1. I compensi fissati dall'art. 13 del decreto ministeriale 18 aprile 1996 sono rideterminati nelle seguenti misure: a) visita di controllo domiciliare eseguita in giorno feriale: tariffa minima nazionale prevista per la visita a domicilio del malato di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1992 e successive modificazioni; b) visita di controllo domiciliare eseguita in giorno festivo: tariffa di cui alla lettera a) maggiorata del 40%; c) visita di controllo domiciliare feriale non eseguita a causa di mancata reperibilita' del lavoratore: tariffa di cui alla lettera a) meno il 25%; d) visita di controllo domiciliare festiva non eseguita a causa di mancata reperibilita' del lavoratore: tariffa di cui alla lettera b) meno il 25%. 2. Per l'utilizzo di autovettura da parte del medico e' riconosciuto, per ogni chilometro di percorso effettuato fuori dalla cinta urbana, un compenso pari ad 1/5 del prezzo suggerito dall'AGIP per un litro di benzina verde. 3. Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isole nel cui territorio non sia stata costituita una apposita lista di medici e nelle quali non sia reperibile in loco altro medico dipendente da altre strutture pubbliche, che possa effettuare in via di eccezione le visite di cui trattasi al di fuori dell'orario di lavoro e sempreche' l'orario dei mezzi pubblici di collegamento consenta il rispetto delle fasce orarie e il rientro in giornata, il compenso di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 e' maggiorato del 50% e il compenso di cui al comma 2 e' sostituito dal rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute e documentate, secondo la tariffa "passeggero" dei mezzi navali di linea, nonche' di eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola. 4. Per l'ipotesi di cui al precedente comma e' riconosciuto altresi', qualora il rientro sulla terraferma non possa avvenire, secondo gli orari dei mezzi di trasporto, entro le ore 14, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un pasto, entro il limite massimo di L. 45.000, rivalutato annualmente, a decorrere dal 1o gennaio 2002, in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.