Art. 4.
Utilizzazione  di  graduatorie  di  altre  sedi  e  assicurazione del
                      servizio con altri medici
  1.  Qualora  non  sia  possibile assicurare la reintegrazione delle
liste  carenti  neanche  mediante la procedura di cui all'art. 11 del
decreto  ministeriale  18 aprile 1996, l'INPS puo' provvedere, previo
parere  favorevole  della commissione mista prevista dall'art. 12 del
medesimo decreto, all'inserimento nelle liste di medici inclusi nelle
graduatorie  di  sedi  limitrofe,  a partire dalla sede piu' vicina a
quella  dove  si  e'  verificata  la  carenza  e seguendo l'ordine di
collocazione  nelle  stesse; l'accettazione dell'incarico comporta la
rinuncia di cui al comma 5 dell'art. 2.
  2.  Il comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 aprile 1996,
fermo  restando  quanto previsto dall'art. 5 del presente decreto, e'
sostituito dal seguente:
  "3.  Nel  caso  di  impossibilita'  di  assicurare  il  servizio di
controllo  per  carenze,  anche  temporanee,  dei  medici delle liste
speciali,  resta  riservata  all'INPS  la  possibilita' di provvedere
all'affidamento temporaneo del servizio stesso a propri medici ovvero
anche ad altri medici, pubblici o privati, mediante:
    a) attribuzione occasionale di singole visite;
    b) attribuzione  continuativa  dell'incarico,  nelle  more  della
reintegrazione delle liste e per la durata massima di quattro mesi;".