Art. 4. Utilizzazione di graduatorie di altre sedi e assicurazione del servizio con altri medici 1. Qualora non sia possibile assicurare la reintegrazione delle liste carenti neanche mediante la procedura di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, l'INPS puo' provvedere, previo parere favorevole della commissione mista prevista dall'art. 12 del medesimo decreto, all'inserimento nelle liste di medici inclusi nelle graduatorie di sedi limitrofe, a partire dalla sede piu' vicina a quella dove si e' verificata la carenza e seguendo l'ordine di collocazione nelle stesse; l'accettazione dell'incarico comporta la rinuncia di cui al comma 5 dell'art. 2. 2. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del presente decreto, e' sostituito dal seguente: "3. Nel caso di impossibilita' di assicurare il servizio di controllo per carenze, anche temporanee, dei medici delle liste speciali, resta riservata all'INPS la possibilita' di provvedere all'affidamento temporaneo del servizio stesso a propri medici ovvero anche ad altri medici, pubblici o privati, mediante: a) attribuzione occasionale di singole visite; b) attribuzione continuativa dell'incarico, nelle more della reintegrazione delle liste e per la durata massima di quattro mesi;".