Art. 5.
                          Incompatibilita'
  1.  Il  comma 1 dell'art. 6 del decreto ministeriale 18 aprile 1996
e' sostituito dal seguente:
  "1. Non sara' conferibile l'incarico al medico che:
    a) non garantisca la propria disponibilita' ad eseguire visite di
controllo  almeno  in una delle fasce di reperibilita' previste dalle
disposizioni  in  vigore; la disponibilita' di controllo per una sola
delle   suddette  fasce  di  reperibilita',  stabilita  dall'Istituto
secondo le esigenze di servizio, comporta l'assegnazione delle visite
da   eseguire   entro  un  massimo  di  dodici  visite  di  controllo
settimanali;
    b) si  trovi  in  una  qualsiasi  posizione  non  compatibile per
specifiche norme di legge, regolamentari o di contratto di lavoro;
    c) svolga   perizie  o  consulenze  medico-legali,  per  conto  e
nell'interesse  di  privati,  che  comunque  abbiano attinenza con le
materie di competenza dell'INPS o di altri enti previdenziali.".