Art. 6.
Ordine di esclusione in caso di riduzione del numero dei medici delle
                                liste
  1.  Al  31  dicembre di ogni anno e con effetto a partire dall'anno
2000,  i  medici  nei confronti dei quali nel biennio solare scadente
dalla  predetta data del 31 dicembre sono stati assunti provvedimenti
di  diffida,  sospensione di cui all'art. 10 del decreto ministeriale
18  aprile  1996  oppure  rilievi  formali  in  ordine alla qualita',
efficienza  ed  efficacia dell'attivita' prevista, sono inclusi in un
particolare elenco secondo i punteggi che seguono:
    a) provvedimenti di diffida: punti 1;
    b) provvedimenti di sospensione: punti 1,5;
    c) provvedimenti   di   rilievo   che   non   si   traducano  nei
provvedimenti sub-a) e sub-b): punti 0,2.
  2. I provvedimenti di cui alla lettera c) del precedente comma sono
annualmente portati a conoscenza della commissione di cui all'art. 12
del decreto ministeriale 18 aprile 1996.
  3.  In  caso di necessita' di riduzione del numero dei medici della
lista  l'ipotesi  contemplata  al  comma  4, dell'art. 7, del decreto
ministeriale  18  aprile  1996,  viene  escluso  il  medico che abbia
riportato  il  maggiore  punteggio  indicato al comma 1. A parita' di
punteggio viene escluso quello con minore anzianita' di laurea e, nel
caso di ulteriore parita', il meno anziano di eta'.
  4.  Per  la  prima attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo  il periodo da prendere in considerazione per la valutazione
dei  provvedimenti  di  cui  alle  lettere a), b) e c) e' limitato al
periodo  intercorrente  tra la data di entrata in vigore del presente
decreto e il 31 dicembre dell'anno di riferimento.