(all. 2 - art. 1)
                                                        Allegato II

                                           Copertina di colore rosa

                             REGISTRO DI
             SOMMINISTRAZIONE DEI MEDICINALI PER I TRATTAMENTI
             TERAPEUTICI E ZOOTECNICI DI CUI AGLI ARTT. 4 E 5 DEL
                             D.L.vo 336/99

(Trattamenti consentiti con sostanze ormonali o beta-agoniste)

                 REGISTRAZIONI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL
                           VETERINARIO CURANTE

Il Servizio Veterinario dell'ASL, nel corso della vigilanza
permanente sull'allevamento, verificherà la corretta tenuta
del presente registro annotando, sullo stesso, la data del
controllo eseguito.

Il presente registro deve essere conservato presso l'azienda
a cura del titolare per un periodo non inferiore a cinque anni
dalla data dell'ultima annotazione.

Azienda Sanitaria Locale n.........di.....Comune di................

                             REGISTRO DI
                 SOMMINISTRAZIONE DEI MEDICINALI PER I
            TRATTAMENTI TERAPEUTICI E ZOOTECNICI DI CUI AGLI
                     ARTT. 4 E 5 DEL D.L.vo 336/99

Titolare allev.to/Ragione sociale ditta...........................

     Codice allevamento        1()()()        2()()()       3()()()

specie allevata/e............consistenza.........tipologia.........

sede allevamento...................................................

Firma titolare/legale rappresentante della ditta...................
---->   Vedere tabella di pag. 28     <----



                     SPAZIO RISERVATO ALLA VIDIMAZIONE

Il presente registro è composto di n.     pagine progressivamente
numerate e vidimate

Data                                L'UFFICIO VIDIMANTE
..............
 
NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO

(1)  Allegare  le ricette veterinarie con cui sono stati prescritti i
medicinali,  che  vanno  conservate, assieme al registro, per almeno,
cinque anni dalla data dell'ultima annotazione.

(2)  Nella  colonna deve essere riportato il numero complessivo degli
animali  trattati.  Nella  colonna  (5)  vanno  poi  indicati  i dati
identificativi  dei  singoli capi ai quali sono stati somministrati i
medicinali  Veterinari  o,  in  caso  di  animali  non contrassegnali
individualmente,   dei   gruppi   trattati,  che  vanno  identificati
inequivocabilmente tramite il box, le gabbie o altro idoneo sistema.

(3)  Nell'indicare  il  tempo  di  sospensione  va tenuto conto della
tipologia produttiva dell'animale trattato (latte, uova, carne).

(4)  Per  l'indicazione  della natura (del trattamento possono essere
utilizzate le abbreviazioni seguenti:

-  Trattamenti  terapeutici: DF = disfunzioni della fecondita' ; IG =
interruzione   di   gravidanza;   TOC=   locolisi,   AR  =  affezioni
respiratorie degli equini.

-  Trattamenti  zootecnici: SC = sincronizzazione cicli estrali; EM =
embrio-transfer; IS = inversione sessuale.

(N.B)

E' vietata la detenzione in azienda di medicinali contenenti sostanze
beta-agoniste per l'induzione della locolisi.

I  trattamenti  terapeutici  e  zootecnici  con  sostanze  ormonali e
beta-agoniste  sono  vietati  negli  animali da produzione (da carne)
nonche'  in quelli da riproduzione a fine carriera durante il periodo
di ingrasso.