(all. 3 - art. 1)
                                                       Allegato III

                                          Copertina di colore verde

                       REGISTRO DEI TRATTAMENTI
                        (art. 15 D.Lvo 336/99)

Il Servizio Veterinario dell'ASL, nel corso della vigilanza
permanente sull'allevamento, verificherà la corretta tenuta
del presente registro annotando, sullo stesso, la data del
controllo eseguito.
Il presente registro deve essere conservato presso l'azienda a
cura del titolare per un periodo non inferiore a cinque anni dalla
data dell'ultima annotazione.

Azienda Sanitaria Locale n..........di........Comune di............

                      REGISTRO DEI TRATTAMENTI
                      (art. 15 D.L.vo 336/99)

Titolare allev.to/Ragione sociale ditta............................

     Codice allevamento        1()()()        2()()()       3()()()

specie allevata/e.........consistenza...........tipologia..........

sede allevamento...................................................

Firma titolare/legale rappresentante della ditta...................

Firma responsabile tenuta del registro.............................
---->   Vedere tabella di pag. 33     <----



                     SPAZIO RISERVATO ALLA VIDIMAZIONE

Il presente registro è composto di n.       pagine progressivamente
numerate e vidimate

        Data                                  L'UFFICIO VIDIMANTE
......................
 
NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO

(a)  Allegare  le ricette veterinarie con cui sono stati prescritti i
medicinali/mangimi  medicati  sottoposti  all'obbligo  di  ricetta in
triplice copia, che vanno conservate per almeno cinque anni:

(b)    Allegare   al   registro:   bolle   di   accompagnamento   dei
medicinali/ricevute   e   scontrini  fiscali/fatture  ed  ogni  altra
documentazione   attestante   il  regolare  acquisto  e  la  regolare
provenienza dei medicinali veterinari.

(c)  Nell'indicare  il  tempo  di  sospensione  va tenuto conto della
tipologia  produttiva dell'animale trattato (latte, uova, carne) o di
eventuale "uso improprio".

(d)  Le date di inizio e fine trattamento vanno annotate entro 24 ore
a cura dell'allevatore.

(e) Eventuali rimanenze di medicinali devono essere conservate presso
l'azienda   in   locali  o  strutture  idonee.  Per  l'impiego  delle
confezioni  residue  al  di fuori del trattamento per cui erano state
acquistate,   e'   necessaria   la   preventiva   autorizzazione  del
veterinario  curante.  In  quest'ultimo caso devono essere rispettati
gli obblighi di registrazione previsti dall'art. 15 del D.L.vo 336/99
avendo  cura  di annotare nella colonna "fornitore del medicinale" la
dicitura "rimanenza".

(f)  Nella  colonna  relativa all'identificazione degli animali vanno
indicate  le  marche  auricolari dei singoli capi ai quali sono stati
somministrati   i   medicinali   veterinari  (compresi  gli  alimenti
medicati)  o,  in caso di animali non contrassegnati individualmente,
dei  gruppi trattati, inequivocabilmente identificati tramite il box,
le gabbie o altro idoneo sistema.