Allegato III Copertina di colore verde REGISTRO DEI TRATTAMENTI (art. 15 D.Lvo 336/99) Il Servizio Veterinario dell'ASL, nel corso della vigilanza permanente sull'allevamento, verificherà la corretta tenuta del presente registro annotando, sullo stesso, la data del controllo eseguito. Il presente registro deve essere conservato presso l'azienda a cura del titolare per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'ultima annotazione. Azienda Sanitaria Locale n..........di........Comune di............ REGISTRO DEI TRATTAMENTI (art. 15 D.L.vo 336/99) Titolare allev.to/Ragione sociale ditta............................ Codice allevamento 1()()() 2()()() 3()()() specie allevata/e.........consistenza...........tipologia.......... sede allevamento................................................... Firma titolare/legale rappresentante della ditta................... Firma responsabile tenuta del registro............................. ----> Vedere tabella di pag. 33 <---- SPAZIO RISERVATO ALLA VIDIMAZIONE Il presente registro è composto di n. pagine progressivamente numerate e vidimate Data L'UFFICIO VIDIMANTE ......................
NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO (a) Allegare le ricette veterinarie con cui sono stati prescritti i medicinali/mangimi medicati sottoposti all'obbligo di ricetta in triplice copia, che vanno conservate per almeno cinque anni: (b) Allegare al registro: bolle di accompagnamento dei medicinali/ricevute e scontrini fiscali/fatture ed ogni altra documentazione attestante il regolare acquisto e la regolare provenienza dei medicinali veterinari. (c) Nell'indicare il tempo di sospensione va tenuto conto della tipologia produttiva dell'animale trattato (latte, uova, carne) o di eventuale "uso improprio". (d) Le date di inizio e fine trattamento vanno annotate entro 24 ore a cura dell'allevatore. (e) Eventuali rimanenze di medicinali devono essere conservate presso l'azienda in locali o strutture idonee. Per l'impiego delle confezioni residue al di fuori del trattamento per cui erano state acquistate, e' necessaria la preventiva autorizzazione del veterinario curante. In quest'ultimo caso devono essere rispettati gli obblighi di registrazione previsti dall'art. 15 del D.L.vo 336/99 avendo cura di annotare nella colonna "fornitore del medicinale" la dicitura "rimanenza". (f) Nella colonna relativa all'identificazione degli animali vanno indicate le marche auricolari dei singoli capi ai quali sono stati somministrati i medicinali veterinari (compresi gli alimenti medicati) o, in caso di animali non contrassegnati individualmente, dei gruppi trattati, inequivocabilmente identificati tramite il box, le gabbie o altro idoneo sistema.