Allegato IV Copertina di colore giallo REGISTRO UNIFICATO DI SCORTA DEI MEDICINALI VETERINARI E DEI TRATTAMENTI (art. 34 D.L.vo 119/92 e art. 15 D.L.vo 336/99) Almeno una volta l'anno il Servizio Veterinario dell'ASL verificherà la corretta tenuta del registro annotando, sullo stesso, la data del controllo eseguito. Il presente registro deve essere conservato presso l'azienda per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'ultima annotazione. Azienda Sanitaria Locale n.............di........Comune di......... REGISTRO UNIFICATO DI SCORTA DEI MEDICINALI VETERINARI E DEI TRATTAMENTI (art. 34 D.L.vo 119/92 e art. 15 D.L.vo 336/99) Titolare allev.to/Ragione sociale ditta............................ Veterinario Responsabile detenzione scorte:........................ Codice allevamento 1()()() 2()()() 3()()() specie allevata/e.............consistenza.........tipologia........ sede allevamento................................................... Firma titolare/legale rappresentante della ditta................... Firma del responsabile dell'allevamento............................ ----> Vedere tabelle di pagg. 38 - 39 <---- SPAZIO RISERVATO ALLA VIDIMAZIONE Il presente registro e composto di n. pagine progressivamente numerate e vidimate Data L'UFFICIO VIDIMANTE ....................
NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO (a) Allegare le ricette veterinarie con cui sono stati acquistati i medicinali sottoposti all'obbligo di ricetta in triplice copia, che vanno conservate, assieme al registro, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima annotazione. (b) Allegare al registro: bolle di accompagnamento dei medicinali/ricevute e scontrini fiscali/fatture ed ogni altra documentazione attestante il regolare acquisto e la regolare provenienza dei medicinali veterinari. (c) Per l'accertamento dei capi trattati e' necessario riportare nell'apposita colonna, i marchi individuali dei singoli animali ai quali sono stati somministrati i medicinali veterinari e gli alimenti medicamentosi o, in caso di animali non contrassegnati individualmente, dei gruppi trattati, che vanno inequivocabilmente identificati tramite il box, le gabbie o altro idoneo sistema. (d) Nell'indicare il tempo di sospensione va tenuto conto della tipologia produttiva dell'animale trattato (latte, uova, carne) o di eventuale "uso improprio". (e) Eventuali rimanenze di medicinali vanno annotate nella parte del registro destinato al carico delle scorte, avendo cura di precisare, nella colonna "fornitore del medicinale", la dicitura "rimanenza". L'impiego delle rimanenze o confezioni residue e' disposto ed autorizzato dal veterinario responsabile delle scorte o dal veterinario curante (a seconda della provenienza dei medicinali: scorta o prescrizione estemporanea eseguita da altro veterinario curante). (f) Nel caso di trattamenti estemporanei su prescrizione o eseguiti da veterinario curante diverso dal veterinario responsabile delle scorte, le relative annotazioni vanno riportate sul registro contestualmente agli interventi aziendali di prescrizione o di somministrazione dei farmaci.