(all. 4 - art. 1)
                                                        Allegato IV

                                         Copertina di colore giallo

                         REGISTRO UNIFICATO DI
                  SCORTA DEI MEDICINALI VETERINARI
                          E DEI TRATTAMENTI
           (art. 34 D.L.vo 119/92 e art. 15 D.L.vo 336/99)

Almeno una volta l'anno il Servizio Veterinario dell'ASL
verificherà la corretta tenuta del registro annotando, sullo
stesso, la data del controllo eseguito. Il presente registro
deve essere conservato presso l'azienda per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla data dell'ultima annotazione.

Azienda Sanitaria Locale n.............di........Comune di.........

                         REGISTRO UNIFICATO DI

                    SCORTA DEI MEDICINALI VETERINARI
                          E DEI TRATTAMENTI
            (art. 34 D.L.vo 119/92 e art. 15 D.L.vo 336/99)

Titolare allev.to/Ragione sociale ditta............................

Veterinario Responsabile detenzione scorte:........................

     Codice allevamento        1()()()        2()()()       3()()()

specie allevata/e.............consistenza.........tipologia........

sede allevamento...................................................

Firma titolare/legale rappresentante della ditta...................

Firma del responsabile dell'allevamento............................
---->   Vedere tabelle di pagg. 38 - 39     <----



                  SPAZIO RISERVATO ALLA VIDIMAZIONE

Il presente registro e composto di n.       pagine progressivamente
numerate e vidimate

           Data                           L'UFFICIO VIDIMANTE
   ....................
 
NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO

(a)  Allegare  le ricette veterinarie con cui sono stati acquistati i
medicinali  sottoposti  all'obbligo di ricetta in triplice copia, che
vanno  conservate,  assieme al registro, per almeno cinque anni dalla
data dell'ultima annotazione.

(b)    Allegare   al   registro:   bolle   di   accompagnamento   dei
medicinali/ricevute   e   scontrini  fiscali/fatture  ed  ogni  altra
documentazione   attestante   il  regolare  acquisto  e  la  regolare
provenienza dei medicinali veterinari.

(c)  Per  l'accertamento  dei  capi  trattati e' necessario riportare
nell'apposita  colonna,  i  marchi individuali dei singoli animali ai
quali sono stati somministrati i medicinali veterinari e gli alimenti
medicamentosi    o,   in   caso   di   animali   non   contrassegnati
individualmente,  dei  gruppi  trattati, che vanno inequivocabilmente
identificati tramite il box, le gabbie o altro idoneo sistema.

(d)  Nell'indicare  il  tempo  di  sospensione  va tenuto conto della
tipologia  produttiva dell'animale trattato (latte, uova, carne) o di
eventuale "uso improprio".

(e)  Eventuali rimanenze di medicinali vanno annotate nella parte del
registro  destinato al carico delle scorte, avendo cura di precisare,
nella  colonna  "fornitore  del medicinale", la dicitura "rimanenza".
L'impiego  delle  rimanenze  o  confezioni  residue  e'  disposto  ed
autorizzato   dal   veterinario   responsabile  delle  scorte  o  dal
veterinario  curante  (a  seconda  della  provenienza dei medicinali:
scorta  o  prescrizione  estemporanea  eseguita  da altro veterinario
curante).

(f)  Nel  caso di trattamenti estemporanei su prescrizione o eseguiti
da  veterinario  curante  diverso  dal veterinario responsabile delle
scorte,   le   relative  annotazioni  vanno  riportate  sul  registro
contestualmente  agli  interventi  aziendali  di  prescrizione  o  di
somministrazione dei farmaci.