Allegato VIII SPESE A CARICO DEI TRASGRESSORI in caso di conferma di un trattamento illecito o di accertamento del mancato rispetto dei tempi di sospensione prescritti (art. 30 D.Lgs. 336/99) 1) Spese derivanti dall'applicazione dell'art. 18: prelievo di campioni per sondaggio su matrici biologiche, acqua di abbeverata e alimenti per animali, sia nell'azienda in cui si e' avuta la conferma del trattamento illecito nelle aziende collegate a quest'ultima e nelle aziende di origine o provenienza degli animali. 2) Spese derivanti dall'applicazione degli artt. 21, 22, 23, 24, 25, 28 e 31 (comma 2): Individuazione della o delle aziende di origine e/o provenienza in caso di risultati positivi agli accertamenti; Indagini presso le aziende di origine e/o provenienza degli animali positivi; Identificazione degli animali e loro sequestro finche' non sono disponibili, gli esiti dei controlli; Costi derivanti dal prelievo di campioni statisticamente rappresentativi e dalle successive analisi di laboratorio; Controllo piu' rigoroso, per un periodo di 6 mesi, degli animali o loro prodotti in caso di infrazioni ripetute ai L.M.R. con sequestro degli animali o loro prodotti in attesa dei risultati di laboratorio; Costi di trattamento presso impianti 508/92 delle carcasse o prodotti animali risultati positivi ai controlli eseguiti nei 6 mesi; Distruzione di prodotti di origine animale con residui di sostanze farmacologicamente attive per mancato rispetto dei tempi di sospensione; Abbattimento degli animali riconosciuti positivi (o sospetti di positivita' in caso risultino positivi il 50% dei prelievi del campione statisticamente rappresentativo) e loro invio ad uno stabilimento ad alto rischio ex D.Lgs. 508/92; Controllo piu' rigoroso dell'azienda dove piu' del 50% dei prelievi relativi al campione statisticamente rappresentativo sono risultati positivi, per un periodo di almeno 12 mesi; Controlli supplementari presso le ditte che forniscono animali e alimenti per animali alle aziende risultate positive; Controlli eseguiti dai P.I.F. sulle 10 partite successive a quella che, dopo campionamento e' risultata non conforme; contestuale deposito a titolo di acconto da parte dello speditore o del suo mandatario di una somma pari al 50% delle spese previste per la ricerca dei residui sul campione rappresentativo; Rispedizione o distruzione della partita proveniente da paesi terzi in caso di esito positivo ai controlli; Visita congiunta quando il Ministro della Sanita' ritiene non sufficiente quanto comunicato dallo Stato membro in merito all'idoneita' delle partite; Controlli specifici sulla partita; Parere dell'esperto inviato dalla Commissione Europea su sollecito del Ministero Sanita'. 3) Spese derivanti dall'applicazione dell'art. 26: Macellazione separata, ovvero il suo differimento, sequestro delle carcasse e campionamento quando il veterinario al macello ha la conferma che gli animali hanno subito un trattamento illecito o un trattamento autorizzato, senza il rispetto del tempo di sospensione; Invio delle carcasse presso stabilimenti ad alto rischio (ex D.Lgs. 508/92), ovvero loro distruzione.