(all. 8 - art. 1)
                                                        Allegato VIII

                   SPESE A CARICO DEI TRASGRESSORI

in  caso di conferma di un trattamento illecito o di accertamento del
        mancato rispetto dei tempi di sospensione prescritti
                       (art. 30 D.Lgs. 336/99)

1) Spese derivanti dall'applicazione dell'art. 18:

prelievo  di  campioni  per sondaggio su matrici biologiche, acqua di
abbeverata  e  alimenti  per  animali,  sia nell'azienda in cui si e'
avuta  la conferma del trattamento illecito nelle aziende collegate a
quest'ultima e nelle aziende di origine o provenienza degli animali.

2)  Spese derivanti dall'applicazione degli artt. 21, 22, 23, 24, 25,
28 e 31 (comma 2):

Individuazione  della  o  delle aziende di origine e/o provenienza in
caso di risultati positivi agli accertamenti;

Indagini  presso  le aziende di origine e/o provenienza degli animali
positivi;

Identificazione  degli  animali  e  loro  sequestro  finche' non sono
disponibili, gli esiti dei controlli;

Costi    derivanti   dal   prelievo   di   campioni   statisticamente
rappresentativi e dalle successive analisi di laboratorio;

Controllo  piu'  rigoroso,  per un periodo di 6 mesi, degli animali o
loro  prodotti in caso di infrazioni ripetute ai L.M.R. con sequestro
degli animali o loro prodotti in attesa dei risultati di laboratorio;

Costi di trattamento presso impianti 508/92 delle carcasse o prodotti
animali risultati positivi ai controlli eseguiti nei 6 mesi;

Distruzione  di  prodotti  di origine animale con residui di sostanze
farmacologicamente   attive   per   mancato  rispetto  dei  tempi  di
sospensione;

Abbattimento  degli  animali  riconosciuti  positivi  (o  sospetti di
positivita'  in  caso  risultino  positivi  il  50%  dei prelievi del
campione   statisticamente  rappresentativo)  e  loro  invio  ad  uno
stabilimento ad alto rischio ex D.Lgs. 508/92;

Controllo  piu'  rigoroso dell'azienda dove piu' del 50% dei prelievi
relativi  al  campione statisticamente rappresentativo sono risultati
positivi, per un periodo di almeno 12 mesi;

Controlli  supplementari  presso  le  ditte  che forniscono animali e
alimenti per animali alle aziende risultate positive;

Controlli  eseguiti  dai  P.I.F. sulle 10 partite successive a quella
che,  dopo  campionamento  e'  risultata  non  conforme;  contestuale
deposito  a  titolo  di  acconto  da  parte dello speditore o del suo
mandatario  di  una  somma  pari  al  50% delle spese previste per la
ricerca dei residui sul campione rappresentativo;

Rispedizione  o  distruzione della partita proveniente da paesi terzi
in caso di esito positivo ai controlli;

Visita  congiunta  quando  il  Ministro  della  Sanita'  ritiene  non
sufficiente   quanto   comunicato   dallo   Stato  membro  in  merito
all'idoneita' delle partite;

Controlli specifici sulla partita;

Parere  dell'esperto  inviato  dalla Commissione Europea su sollecito
del Ministero Sanita'.

3) Spese derivanti dall'applicazione dell'art. 26:

    Macellazione  separata,  ovvero  il  suo  differimento, sequestro
    delle  carcasse  e campionamento quando il veterinario al macello
    ha  la  conferma  che  gli  animali  hanno  subito un trattamento
    illecito  o  un  trattamento  autorizzato,  senza il rispetto del
    tempo di sospensione;

    Invio  delle  carcasse  presso  stabilimenti  ad alto rischio (ex
    D.Lgs. 508/92), ovvero loro distruzione.