(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
            REGOLAMENTO OPERATIVO CONCERNENTE IL SERVIZIO
                DI LIQUIDAZIONE SU BASE LORDA EXPRESS

                              Titolo I
                    FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI
                               Art. 1.
                           Fonti normative
    1.  Il  presente regolamento, disciplinante l'organizzazione e il
funzionamento del servizio di liquidazione su base lorda, e' adottato
ai  sensi dell'art. 4 del Provvedimento emanato dalla Banca d'Italia,
d'intesa  con la Consob, ex art. 69, comma 1, del decreto legislativo
24 febbraio  1998,  n. 58 ("Testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria").
                               Art. 2.
                             Definizioni
    1. Nel presente regolamento si intendono per:
      a) "Provvedimento    Banca    d'Italia":    il    provvedimento
del-l'8 settembre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 212
del-l'11 settembre  2000 - e sue eventuali modifiche e/o integrazioni
-  emanato  dalla  Banca  d'Italia,  d'intesa con la Consob, ai sensi
dell'art.  69,  comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
      b) "Regolamento  Consob":  il regolamento emanato dalla Consob,
d'intesa con la Banca d'Italia, con delibera n. 11768 del 23 dicembre
1998 e successive modifiche e/o integrazioni;
      c) "Servizio":  il  servizio  Express  di  liquidazione su base
lorda su strumenti finanziari non derivati gestito dal Monte;
      d) "Sistemi   RRG":   i   sistemi   di  riscontro  e  rettifica
giornalieri   delle   transazioni  riconosciuti  dal  Monte  al  fine
dell'acquisizione delle transazioni da regolare;
      e) "Sistema BI-REL": sistema di regolamento lordo dei pagamenti
nei conti degli intermediari presso la Banca d'Italia;
      f) "partecipante": il soggetto che aderisce al Servizio in nome
e per conto proprio ovvero in nome proprio e per conto di terzi;
      g) "banca  tramite": l'intermediario incaricato del regolamento
del contante da parte di uno o piu' partecipanti (c.d. tramitati) che
non  dispongono  di  conti per il regolamento del contante ovvero non
intendano avvalersene;
      h) "venditore": il partecipante in consegna di titoli;
      i) "acquirente": il partecipante in ritiro di titoli;
      j) "negoziatore":  utente  dei  sistemi RRG non partecipante al
Servizio.

                              Titolo II
                    CRITERI GENERALI DEL SERVIZIO
                          Principi generali
                               Art. 3.
                           Caratteristiche
    1. Il Servizio ha per oggetto l'attivita' di liquidazione su base
lorda   intesa  a  consentire  il  regolamento  delle  operazioni  su
strumenti finanziari non derivati, di cui all'art. 22 del regolamento
Consob,  singolarmente  considerate.  Il  Servizio  non  consente  il
regolamento parziale delle transazioni.
    2. Per fornire il Servizio, Monte Titoli (di seguito, "Monte") si
avvale  dei  sistemi  di  riscontro e rettifica delle transazioni che
rispondano ai requisiti tecnici di cui all'art. 21.
    3.  Il regolamento dei titoli avviene sui conti di pertinenza dei
soggetti  di  cui all'art. 4, comma 1, aperti presso il Monte nonche'
presso  gli  organismi  di  deposito  accentrato con i quali il Monte
abbia stipulato apposite convenzioni.
    4.  Il  regolamento  del  contante  in euro avviene sui conti dei
partecipanti  ammessi  al  sistema di regolamento lordo gestito dalla
Banca d'Italia (BI-REL).
    5.  Il  regolamento  del  contante  in  valute  diverse dall'euro
avviene sui conti di pertinenza dei soggetti di cui all'art. 4, comma
1,  aperti  presso  il  Monte o presso banche autorizzate in Italia o
banche  comunitarie che garantiscano la definitivita' del regolamento
e con le quali il Monte abbia stipulato apposite convenzioni.
                               Art. 4.
             Partecipanti e modalita' di partecipazione
    1.  Possono partecipare al Servizio i soggetti di cui all'art. 6,
commi 1 e 2, del provvedimento Banca d'Italia. Il Monte comunica alla
Banca  d'Italia  e alla Consob le domande di adesione dei soggetti di
cui  all'art.  6,  comma  2,  del  citato provvedimento ai fini della
verifica delle condizioni ivi previste.
    2.  La  partecipazione  puo' avvenire in nome e per conto proprio
ovvero in nome proprio e per conto di terzi.
    3.  Ai  fini  del regolamento del contante i partecipanti che non
dispongono  di  conti  di  cui  all'art.  3,  commi  4 e 5, si devono
avvalere  di un banca tramite conferendole apposito incarico. Anche i
partecipanti  che dispongano di detti conti possono avvalersi di tale
facolta'.
    4.  Nel  caso di regolamento del contante mediante banca tramite,
questa deve:
      a) per  il  regolamento  del  contante  in euro, disporre di un
conto  nel  Sistema  BI-REL,  nel rispetto delle disposizioni emanate
dalla Banca d'Italia per il regolamento telematico delle operazioni;
      b) per il regolamento del contante in valute diverse dall'euro,
disporre di un apposito conto presso il Monte o banche autorizzate in
Italia  o  banche  comunitarie  con le quali il Monte abbia stipulato
apposita convenzione;
      c) dare   conferma  al  Monte  dell'accettazione  dell'incarico
conferitole  dal partecipante, mediante lettera, con la quale essa si
obbliga  contestualmente  a  comunicare  l'eventuale  recesso  con un
preavviso non inferiore ad un giorno;
      d) utilizzare  i  protocolli e gli standard tecnici predisposti
dal  Monte  per l'invio delle comunicazioni relative alle transazioni
da liquidare;
      e) stabilire   i   limiti   di   esposizione   ("CAPS")  per  i
partecipanti  (c.d. "tramitati") che si avvalgono della stessa per il
regolamento del contante;
      f) comunicare  al  Monte  in  via  telematica  tali  limiti  di
esposizione ed i loro eventuali aggiornamenti.
                               Art. 5.
                 Casi di esclusione e di sospensione
    1. Il Monte esclude dal Servizio:
      a) i   partecipanti  dichiarati  insolventi  con  provvedimento
emanato  dalla  Consob  ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
      b) i  partecipanti  non piu' appartenenti alle categorie di cui
all'art. 6, commi 1 e 2, del provvedimento Banca d'Italia.
    2.  Il  Monte  sospende  con  effetto  immediato  dal servizio il
partecipante oggetto di un provvedimento di sospensione dei pagamenti
da parte della Banca d'Italia.
    3.   Il   Monte   puo',   altresi',  sospendere  dal  servizio  i
partecipanti,  diversi  dalla  Banca  d'Italia  e  dal  Ministero del
tesoro, qualora:
      a) non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 7;
      b) non  si  attengano  alle  modalita'  operative  previste nel
presente  regolamento  o comunque tengano comportamenti incompatibili
con il regolare funzionamento del Servizio.
    4.  Nei  casi  indicati  nei commi precedenti il Monte provvede a
informare immediatamente i partecipanti al Servizio.
                               Art. 6.
                             Informativa
    1.  Il  Servizio  fornisce periodicamente ai partecipanti, in via
telematica, informativa di carattere anagrafico relativa a:
      a) strumenti finanziari;
      b) soggetti partecipanti;
      c) valute  diverse  dall'euro in cui e' possibile effettuare il
regolamento del contante;
      d) organismi   di  deposito  accentrato  presso  i  quali  puo'
avvenire il regolamento degli strumenti finanziari;
      e) banche  di  regolamento  presso  le  quali  puo' avvenire il
regolamento del contante in valute diverse dall'euro;
      f) calendario e orario.
    2.  Il  Servizio  fornisce  inoltre, sempre in via telematica, la
seguente informativa sullo svolgimento del processo:
      a) ai partecipanti, ai Sistemi RRG ed ai servizi che effettuano
il  regolamento  del  contante,  il  numero  identificativo  di  ogni
transazione (NOR) di cui all'art. 11, comma 2, lettera a);
      b) ai   partecipanti,  tutti  gli  eventi  che  modifichino  la
disponibilita'  del  conto  titoli  degli  stessi,  con  messaggi che
forniscono in tempo reale lo stato di regolamento di ogni transazione
in  corso  di  elaborazione,  ogni  altra  informazione  utile al suo
monitoraggio,   nonche'   l'avvenuto  regolamento  della  transazione
stessa;
      c) alle banche tramite e ai partecipanti che si avvalgono delle
stesse,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,  lo  stato dei limiti di
esposizione;
      d) ai  Sistemi  RRG,  le diverse fasi del processo e l'avvenuto
regolamento delle transazioni.

                               Capo II
                  Requisiti e modalita' di adesione
                               Art. 7.
                        Requisiti di adesione
    1.  Per  poter partecipare al Servizio i soggetti di cui all'art.
4, comma 1, devono:
      a) disporre  di  un conto titoli presso il Monte e/o presso gli
organismi  di  deposito  accentrato mediante i quali puo' avvenire il
regolamento degli strumenti finanziari;
      b) per  il  regolamento  del  contante  in euro, disporre di un
conto  nel  Sistema  BI-REL,  nel rispetto delle disposizioni emanate
dalla  Banca d'Italia per il regolamento telematico delle operazioni,
ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell'art. 4, commi 3 e
4;
      c) per il regolamento del contante in valute diverse dall'euro,
disporre di un apposito conto presso il Monte o banche autorizzate in
Italia  o  banche  comunitarie  con le quali il Monte abbia stipulato
apposita  convenzione, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi
dell'art. 4, commi 3 e 4;
      d) utilizzare Sistemi RRG;
      e) utilizzare  i  protocolli e gli standard tecnici predisposti
dal  Monte  per l'invio delle comunicazioni relative alle transazioni
da liquidare.
    2.  I  partecipanti che si avvalgono, ai sensi dell'art. 4, comma
3,  di  una  banca tramite per il regolamento del contante devono, in
caso  di  recesso  della stessa o in caso di esclusione o sospensione
dal  Sistema  BI-REL,  provvedere  alla  pronta  sostituzione dandone
comunicazione al Monte.
    3.  I soggetti che, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2,
partecipano  al  Servizio anche per conto di terzi possono richiedere
l'apertura  di appositi conti titoli, ciascuno per ogni intermediario
per  conto  del  quale essi agiscono. Lo scambio di disposizioni e di
istruzioni tra il partecipante e gli intermediari per conto dei quali
esso agisce deve avvenire mediante collegamento telematico.
                               Art. 8.
                           A d e s i o n e
    1.  L'adesione  avviene su richiesta dei soggetti di cui all'art.
4,  comma  1, mediante stipulazione di apposito contratto predisposto
dal Monte.
    2.  Il  contratto  di  cui  al comma precedente contiene almeno i
seguenti elementi principali:
      a) l'esplicito  riferimento  al presente regolamento operativo,
che costituisce parte integrante del contratto;
      b) gli  obblighi  e  le responsabilita' delle parti contraenti,
avuta   particolare   considerazione  alla  disciplina  dei  casi  di
sospensione ed esclusione;
      c) il  periodo di validita' del contratto, nonche' le modalita'
di rinnovo del contratto medesimo;
      d) la disciplina dell'adesione al Servizio per conto terzi;
      e) le modalita' e i termini di recesso dal contratto;
      f) le  commissioni  per  il  servizio  reso da corrispondere al
Monte.
    3.  I soggetti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 e a), b) e
c)  del  comma  2,  dell'art.  6  del  provvedimento  Banca  d'Italia
stipulano   con  il  Monte  apposite  convenzioni.  Limitatamente  ai
soggetti  di  cui  alle  lettere  a) e b) del comma 2 dell'art. 6 del
provvedimento  Banca d'Italia le convenzioni stipulate devono essere,
altresi', basate su criteri di reciprocita'.

                              Capo III
                       Struttura del servizio
                               Art. 9.
                            Articolazione
    1. Il servizio si articola nel seguente modo:
      a) acquisizione  degli  ordini riscontrati da parte dei Sistemi
RRG;
      b) liquidazione;
      c) regolamento.
                              Art. 10.
                   Calendario e orari del servizio
    1.  Il  Servizio  segue  il  calendario e l'orario del sistema di
regolamento  lordo del contante gestito dalla Banca d'Italia (BI-REL)
e le eventuali modifiche concernenti lo stesso.
    2.  Il  Monte  consente,  laddove  necessario,  un'estensione del
calendario e dell'orario.

                              Sezione I
                   Acquisizione delle transazioni
                              Art. 11.
             Controllo e acquisizione delle transazioni
    1. Il Servizio riceve dai Sistemi RRG i dati sulle transazioni da
liquidare il giorno di regolamento.
    2.  Effettuati  i  controlli  sulla correttezza e completezza dei
dati   pervenuti,   il   Servizio   procede   all'acquisizione  delle
transazioni    mediante    assegnazione   di   un   apposito   numero
identificativo, chiamato NOR (Numero operazione regolamento), volto a
consentire  ai  soggetti destinatari dell'informativa di cui all'art.
6, comma 2, di abbinare le informazioni ricevute alla transazione che
le ha originate.
    3. Qualora il Servizio riscontri irregolarita' nella transazione,
non  assegna  il  NOR  e  fornisce  ai  Sistemi  RRG  la segnalazione
dell'errore per la conseguente rettifica.
    4. Le transazioni pervenute oltre i limiti di orario del Servizio
vengono  acquisite solo dal giorno successivo, compatibilmente con la
data  di  fine  validita' dichiarata dai partecipanti, secondo quanto
previsto dall'art. 19, commi 5 e 6.
                              Art. 12.
                  Irrevocabilita' delle transazioni
    1.   Le   transazioni  sono  immesse  nel  Servizio  e  diventano
irrevocabili a partire dal momento in cui le stesse vengono acquisite
secondo  le  modalita'  di  cui  all'art.  11,  salvo quanto previsto
dall'art. 14, comma 1, per le operazioni di politica monetaria.

                             Sezione II
                            Liquidazione
                              Art. 13.
                        Elaborazione dei dati
    1. Il servizio, assegnato il NOR, procede alla elaborazione della
transazione secondo le seguenti modalita':
      a)   verifica  la  capienza  sul  conto  titoli  del  venditore
interessato  e, in caso positivo, opera un blocco contabile pari alla
quantita' negoziata in attesa del regolamento del contante;
      b)  qualora  non vi sia capienza sul conto titoli del venditore
la  transazione  viene  immessa  nel  processo di gestione delle code
secondo i criteri contenuti nell'art. 14.
                              Art. 14.
           Criteri di priorita' nella gestione delle code
    1.  Il  processo  di gestione delle code verifica iterativamente,
per  l'intero  periodo  di  attivita'  giornaliera  del  servizio, il
costituirsi  delle  disponibilita'  in  titoli  e,  in caso positivo,
procede  alle  successive  fasi  di  elaborazione  dei  dati.  Per le
operazioni  di  politica  monetaria,  in caso di necessita', la Banca
d'Italia puo' richiedere lo storno di operazioni in coda.
    2.  Nel  caso  piu'  transazioni  concorrano  all'utilizzo  della
disponibilita'  del  medesimo conto titoli del venditore, il processo
di gestione delle code si basa sul seguente ordine di priorita':
      a) operazioni   di   politica   monetaria  e  di  finanziamento
infragiornaliero disposte dalla Banca d'Italia;
      b) parametro  di  priorita' impostato dal venditore nei Sistemi
RRG;
      c) a  parita'  di  priorita', numero progressivo di transazione
assegnato  dal  Sistema  RRG,  che  rispecchia  l'ordine temporale di
riscontro delle transazioni (criterio First in, First out);
      d) qualora  la transazione a maggiore priorita', sulla base del
criterio  di  cui alla lettera precedente, risulti ancora priva della
necessaria   copertura,   si   procede   all'esame  della  successiva
transazione  secondo  il  criterio di disponibilita' del conto titoli
(criterio First available, First out).
    3.  Alla  chiusura  giornaliera,  il  Servizio non da' corso alle
transazioni  non elaborate, salvo quanto previsto dall'art. 19, commi
5 e 6.

                             Sezione III
                             Regolamento
                              Art. 15.
                  Regolamento del contante in euro
    1.  Salvo  quanto  previsto  all'art. 17, comma 6, lettera a), il
regolamento   del   contante,  per  le  transazioni  in  euro,  viene
effettuato  sui  conti  aperti  dai partecipanti presso il sistema di
regolamento lordo gestito dalla Banca d'Italia.
    2.  Effettuato  il  blocco sul conto titoli indicato all'art. 13,
comma 1,  lettera  a), il Servizio attiva la procedura di regolamento
del  contante  mediante  l'invio,  in  forma  telematica, di apposita
richiesta.
    3.  Qualora  non  vi  sia  capienza  sul  conto  presso  la Banca
d'Italia,  l'operazione  viene  immessa  nelle  liste  di  attesa del
Sistema  BI-REL  il  cui  funzionamento  e'  disciplinato dalla Banca
d'Italia.  Nel  caso  di cancellazione dell'operazione dalle liste di
attesa del Sistema BI-REL, il Servizio non da' corso alla transazione
ed  elimina  il  blocco  precedentemente apposto sul conto titoli del
venditore.
                              Art. 16.
        Regolamento del contante in valuta diversa dall'euro
    1.  Salvo  quanto  previsto  all'art. 17, comma 6, lettera a), il
regolamento  del  contante,  per  le  transazioni  in  valuta diversa
dall'euro,  viene effettuato sui conti aperti dai partecipanti presso
il Monte e/o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le
quali il Monte abbia stipulata apposita convenzione.
    2.  Il  regolamento  del  contante presso le banche convenzionate
avviene  secondo  la  procedura  indicata  nell'art.  15. Nel caso di
regolamento  diretto  da  parte  del  Monte,  il  regolamento avviene
mediante movimentazione diretta sui conti gestiti dallo stesso.
                              Art. 17.
           Regolamento del contante mediante banca tramite
    1.  In caso di regolamento del contante mediante banca tramite il
Servizio gestisce la procedura di utilizzo dei limiti di esposizione,
che si basa sui dati contenuti in apposito archivio.
    2.  L'archivio  di  cui  al  comma precedente contiene i seguenti
dati:
      a) la disponibilita' ordinaria assegnata dalla banca tramite ad
ogni  proprio tramitato. Questo dato puo' essere variato in qualunque
momento ad iniziativa della banca tramite;
      b) la  disponibilita' giornaliera, inizialmente coincidente con
quella  ordinaria,  salvo  diversa  indicazione  della banca tramite.
Questo  dato  viene successivamente variato dal Servizio in base alle
transazioni  effettuate  nella  giornata  e,  comunque,  puo'  essere
variato in qualunque momento ad iniziativa della banca tramite.
    3.  Effettuato  il  blocco  sul  conto titoli di cui all'art. 13,
comma  1,  lettera a), il Servizio procede ad effettuare le verifiche
ed espletare le attivita' sotto indicate:
      a) identificare per ogni partecipante la banca tramite;
      b) verificare    i    limiti    di    esposizione   giornalieri
dell'acquirente ed aggiornarli in diminuzione;
      c) inviare  l'informativa  alle  banche tramite del venditore e
dell'acquirente.
    4.   Qualora   il   limite  di  esposizione  giornaliero  risulti
insufficiente,  il  servizio pone in sospeso la transazione in attesa
della   formazione   della   disponibilita'   del  contante,  dandone
informativa ai soggetti interessati.
    5.  Se  entro  la  fine  della  giornata  o  entro la limitazione
d'orario stabilita non viene creata la disponibilita' di cui al comma
precedente,   il   servizio   non  da'  corso  alla  transazione  per
superamento  dei  limiti di esposizione e rimuove il blocco sul conto
titoli del venditore.
    6. Terminate positivamente le suddette verifiche e attivita':
      a) qualora il creditore e il debitore del contante si avvalgano
della  stessa  banca  tramite, il Servizio non attiva la procedura di
regolamento  del  contante di cui agli articoli 15 e 16 e aggiorna in
aumento i limiti di esposizione del venditore;
      b) in  tutti gli altri casi, il Servizio attiva la procedura di
regolamento  del contante secondo quanto previsto dagli articoli 15 e
16.
    7.  Nel  caso  il regolamento di cui alla lettera b) del comma 6,
abbia avuto esito positivo, il Servizio provvede a:
      a) comunicare l'esito del regolamento sia all'acquirente che al
venditore;
      b) aggiornare in aumento i limiti di esposizione del venditore.
    8.  Nel  caso  il  regolamento di cui alla lettera b) del comma 6
abbia avuto esito negativo, il servizio provvede a:
      a) comunicare l'esito del regolamento sia all'acquirente che al
venditore;
      b) ripristinare   i   limiti   di  esposizione  dell'acquirente
precedentemente variati in diminuzione.
                              Art. 18.
                         Regolamento titoli
    1.  Il  Servizio, immediatamente dopo avere acquisito l'esito del
regolamento del contante:
      a) rimuove il blocco apposto sul conto titoli del venditore;
      b) esegue  il  regolamento  titoli, addebitando il venditore ed
accreditando l'acquirente del quantitativo della transazione;
      c) fornisce l'esito del regolamento alle parti interessate e ai
Sistemi RRG.
    2.  Qualora  un  partecipante regoli una transazione sul medesimo
titolo  per conto di due negoziatori rispettivamente in acquisto e in
vendita  il  Servizio  acquisisce la transazione secondo le modalita'
degli  articoli 11 e 12 ma non procede alle operazioni previste dagli
articoli 13, comma 1, lettera a), e seguenti.

                               Capo IV
                  Misure di contenimento dei rischi
                              Art. 19.
          Misure di contenimento dei rischi di regolamento
    1.  Il  Servizio  consente  ai  partecipanti  l'apposizione,  nei
Sistemi  RRG,  di  una limitazione di orario entro cui la transazione
deve  essere regolata. Qualora non specificato, la transazione rimane
nelle code di esecuzione fino all'orario di chiusura del Servizio.
    2.  Nel caso alla scadenza della limitazione di orario non si sia
provveduto  al  regolamento della transazione per mancanza di titoli,
la transazione viene annullata.
    Nel  caso  alla  scadenza  della limitazione di orario non si sia
provveduto al regolamento della transazione per mancanza di contante,
la  transazione  viene  annullata  e  viene  rimosso il blocco di cui
all'art. 13, comma 1, lettera a).
    3.  Le  transazioni  per  le  quali non vi sia capienza sul conto
titoli  del venditore, vengono immesse nel processo di gestione delle
code che opera sulla base dei criteri indicati all'art. 14.
    4.  Il  Servizio  prevede il monitoraggio costante del sistema di
gestione  delle  code  mediante  una  attivita'  di  presidio volta a
garantire la regolarita' del Servizio stesso.
    5.  Nel caso la transazione non possa essere regolata nel termine
prefissato,   la   stessa   viene   riproposta   automaticamente   al
regolamento, se indicato dalle parti nell'ambito dei Sistemi RRG, per
piu'  giornate  consecutive  fino  alla  decorrenza  di  una  data di
validita'.
    6.  La  data di validita' di cui al comma 5 puo' essere stabilita
dai partecipanti, per le transazioni concluse al di fuori dei mercati
regolamentati,  ovvero,  negli altri casi, dalle societa' di gestione
dei mercati.
    7.   Le  transazioni  riproposte  mantengono  inalterati  i  dati
originari  dichiarati dai partecipanti, ad eccezione della priorita',
che  puo' essere variata a cura del venditore per tutto il periodo di
validita' della transazione.
    8.  Al  fine  del monitoraggio dei rischi assunti, i partecipanti
comunicano  al  Monte  i  dati  identificativi  dei  soggetti  di cui
all'art.  6,  comma  1, lettera f), e comma 2 del provvedimento Banca
d'Italia, per conto dei quali essi regolano.
                              Art. 20.
Misure tecniche di sicurezza informatica e di continuita' elaborativa
    1.  Il  Monte,  allo scopo di assicurare la sicurezza informatica
dei  dati  e  la  continuita'  elaborativa,  dota  i  propri  sistemi
elaborativi di idonee misure tecniche consistenti in:
      a) procedure  e sistemi di sicurezza dei dati volti a garantire
la riservatezza delle informazioni e la loro integrita';
      b) misure  finalizzate  a  garantire la continuita' elaborativa
dei processi, assicurando:
        1) adeguate procedure di back-up;
        2)  la  riattivazione entro quaranta minuti dell'operativita'
in caso di indisponibilita' temporanea dell'ambiente elaboratore;
        3)  il  ripristino  dei processi di trattamento entro quattro
ore  dalla  dichiarazione  della  situazione disastrosa o dell'evento
disastroso interessante il sito elaborativo;
      c) adeguati sistemi di controllo interno.
    2.  Al  fine  di assicurare l'ordinato e continuo svolgimento del
Servizio,  il  Monte  prevede  un  presidio continuativo sui processi
elaborativi  in  corso  e un servizio di supporto ai partecipanti per
eventuali necessita' informative.
                              Art. 21.
   Modalita' tecniche per la trasmissione dei dati dai Sistemi RRG
    1.  Il  Servizio  richiede  ai  Sistemi  RRG l'adozione di idonee
misure   tecniche  al  fine  di  garantire  la  corretta  e  completa
acquisizione   delle   informazioni   relative  alle  transazioni  da
regolare.
    2. I Sistemi RRG devono prevedere che:
      a) le singole operazioni inviate al Servizio siano identificate
in  modo  tale  da  poterne  verificare  il  mercato  di provenienza,
l'univocita' ed il corretto ordinamento;
      b) siano  utilizzate  modalita' di autenticazione tramite cifra
di  controllo  delle  transazioni  tali  da  assicurare  la  corretta
provenienza ed integrita' dei dati ricevuti;
      c)  siano adottate procedure di quadratura con il Servizio atte
ad  assicurare  il  completo  e corretto trattamento del flusso delle
operazioni effettuate.
    Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 12 i Sistemi RRG devono
conservare,   tutelandone   l'integrita',   i   dati   relativi  alle
transazioni da liquidare, per un periodo di dieci anni secondo quanto
previsto   dall'art.  2946  del  codice  civile  per  il  termine  di
prescrizione  ordinaria,  e  a  mettere a disposizione del Servizio i
dati costituenti chiave di riscontro.
                              Art. 22.
                          Entrata in vigore
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  di  efficacia del provvedimento, emanato dalla Banca d'Italia
d'intesa  con  la  Consob,  con  il  quale si autorizza il Monte alla
gestione   del   servizio   di  liquidazione  lorda  degli  strumenti
finanziari non derivati.