Art. 2.
  Per  la  produzione dei vini a denominazione di origine controllata
"Monreale",  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  2 dell'unito
disciplinare  di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di
entrata  in  vigore  del  medesimo,  possono essere iscritti a titolo
transitorio,  nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio
1992  n.  164,  i  vigneti  in  cui siano presenti viti di vitigni in
percentuali  diverse  da  quelle indicate nel sopracitato articolo 2,
purche'  non  superino  del  20%  il  totale  delle  viti dei vitigni
previsti per la produzione dei citati vini.
  La  deroga  di  cui  sopra non si applica, ai sensi dell'art. 5 del
Regolamento  comunitario n. 2392/1989, paragrafo 2, secondo trattino,
alle  tipologie  che  prevedono  l'uso  del monovitigno per un minimo
dell'85%.
  Allo  scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al
comma  precedente  saranno  cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a  detti  vigneti,  le  modifiche  necessarie  per uniformare la loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'annesso  disciplinare  di  produzione,  dandone comunicazione al
competente  ufficio  dell'Assessorato  regionale  all'agricoltura, ai
fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneita'.