Art. 3.
  Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
"Monreale"   e'  tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 novembre 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio