(all. 1 - art. 1)
       Disciplinare di produzione dei vini a d.o.c. "Monreale"
                               Art. 1.
                    Riconoscimento denominazione
    La  denominazione  di origine controllata "Monreale" e' riservata
ai  vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
    Tali vini sono i seguenti:
      "Monreale" rosso;
      "Monreale" rosato;
      "Monreale" bianco;
      "Monreale" Ansonica o Inzolia;
      "Monreale" Catarratto;
      "Monreale" Grillo;
      "Monreale" Chardonnay;
      "Monreale" Pinot Bianco;
      "Monreale" Pinot Nero;
      "Monreale" Sangiovese;
      "Monreale" Calabrese o Nero d'Avola;
      "Monreale" Perricone;
      "Monreale" Cabernet Sauvignon;
      "Monreale" Syrah;
      "Monreale" Merlot;
      "Monreale" vendemmia tardiva;
      "Monreale" novello;
      "Monreale" rosso riserva;
      "Monreale" bianco superiore.

                               Art. 2.
                           Vitigni ammessi
    La  denominazione  di  origine controllata "Monreale" con o senza
alcuna  specificazione  e'  riservata  ai vini rossi, rosato e bianco
ottenuti  da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale,
rispettivamente  per  le  varie  tipologie,  la seguente composizione
ampelografica. .
    "Monreale" bianco:
      Cataratto  e  Ansonica o Inzolia, minimo 50%; possono conconere
alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca,
presenti   nei   vigneti   in   ambito  aziendale,  raccomandati  e/o
autorizzati,  per  la provincia di Palermo con un massimo del 30% per
il Trebbiano toscano.
    "Monreale" rosso:
      Calabrese  o  Nero  d'Avola  e  Perricone,  minimo 50%; possono
concorrere  alla  produzione  di detto vino le uve di altri vitigni a
bacca nera presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandati e/o
autorizzati, per la provincia di Palermo.
    "Monreale" rosato:
      Nerello   Mascalese,  Perricone  e/o  Sangiovese,  minimo  70%;
possono  concorrere  alla  produzione  di  detto vino le uve di altri
vitigni  a  bacca  nera  presenti  nei  vigneti  in ambito aziendale,
raccomandati e/o autorizzati, per la provincia di Palermo.
    La   denominazione  "Monreale"  seguita  da  una  delle  seguenti
specificazioni   di   vitigno  "Ansonica  o  Inzolia",  "Catarratto",
"Grillo",  "Chardonnay",  "Pinot  bianco", "Pinot nero", "Perricone",
"Sangiovese",  "Calabrese  o  Nero  d'Avola",  "Cabernet  Sauvignon",
"Syrah"  e "Merlot" e' riservata ai vini ottenuti da vigneti composti
dai  corrispondenti vitigni per almeno l'85%; possono concorrere alla
produzione  di  detti  vini,  per  la restante percentuale, le uve di
altri  vitigni  in  ambito  aziendale,  a  bacca  di  colore analogo,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Palermo.

                               Art. 3.
                          Zona raccolta uve
    Le  uve  destinate  alla  produzione  dei vini a denominazione di
origine  controllata "Monreale" devono provenire da vigneti coltivati
all'interno della zona appresso indicata: il territorio del comune di
Monreale ad eccezione delle sottoelencate zone:
      zona  nord del territorio comunale delimitata a sud dal confine
territoriale  con il comune di Borgetto, dall'isoipsa 600 che decorre
da  monte  Mirto verso monte della Fiera, monte della Signora e pizzo
Aiello,  dal confine territoriale con il comune di San Giuseppe Jato,
dal  Cozzo  Frantanoni  e  dal  sentiero che dalla Serra del Frassino
conduce  alla  s.p.  Piana degli Albanesi - San Giuseppe Jato sino ai
confini territoriali con il comune di Piana degli Albanesi;
      zona sud-est compresa tra i confini territoriali comunali ed il
seguente percorso viano:
        s.s.  118  che  dal  confine  territoriale  con  il comune di
Marineo  arriva  sino al bivio Ficuzza, strada comunale che dal bivio
Ficuzza  conduce alla frazione Ficuzza, sentiero carreggiabile che da
Ficuzza conduce alla contrada Nicolosi seguendo l'isoipsa 600 fino ai
confini territoriali con il comune di Corleone.
    Il  territorio del comune di Piana degli Albanesi tranne la sotto
elencata zona:
      zona  nord  delimitata  a  sud  dal confine territoriale con il
comune di Monreale, la Piana degli Albanesi - S. Giuseppe Jato, la sp
Piana   degli   Albanesi  -  Santa  Cristina  Gela  sino  ai  confini
territoriali con il comune di Santa Cristina Gela.
    Tutto il territorio del comune di Camporeale.
    Tutto il Territorio del comune di San Giuseppe Jato.
    Tutto il territorio del comune di San Cipirello.
    Tutto il territorio del comune di Santa Cristina Gela.
    Tutto il territorio del comune di Corleone.
    Tutto il territorio del comune di Roccamena.

                               Art. 4.
                         Coltivazione - Resa
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle
tradizionali  della  zona di produzione e, comunque, atte a conferire
alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche  caratteristiche di
qualita'.
    I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
    E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura,  consentendo  tuttavia
l'irrigazione come pratica di soccorso.
    Per  i  vigneti di nuovo impianto effettuati successivamente alla
data  di  entrata  in  vigore del presente disciplinare, il numero di
ceppi  ad  ettaro  non dovra' essere inferiore a 3000 e come forme di
allevamento  dovranno  essere  utilizzati  esclusivamente i sistemi a
controspalliera  o  ad  alberello  ed  eventuali varianti similari ad
esclusione dei sistemi a tendone.
    Le  rese massime di uva ad ettaro in coltura specializzata per la
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2 ed i titoli alcolometrici
voluminici   minimi   naturali  delle  relative  uve  destinate  alla
vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

=====================================================================
                    |             |             | Alcool min. nat.%
        Vini        |resa/max t/ha|resa/max l/ha|        vol.
=====================================================================
Rosso               |12           |8400         |11,5
---------------------------------------------------------------------
Rosato              |12           |8400         |11,0
---------------------------------------------------------------------
Bianco              |12           |8400         |11,0
---------------------------------------------------------------------
Ansonica o Inzolia  |12           |8400         |11,0
---------------------------------------------------------------------
Catarratto          |12           |8400         |11,0
---------------------------------------------------------------------
Grillo              |12           |8400         |11,0
---------------------------------------------------------------------
Chardonnay          |10           |7000         |12,0
---------------------------------------------------------------------
Pinot B.            |10           |7000         |11,0
---------------------------------------------------------------------
Pinot N.            |10           |7000         |12,0
---------------------------------------------------------------------
Calabrese o Nero    |             |             |
d'Avola             |10           |7000         |12,0
---------------------------------------------------------------------
Perricone           |10           |7000         |12,0
---------------------------------------------------------------------
Cabernet Sauvignon  |10           |7000         |12,0
---------------------------------------------------------------------
Syrah               |10           |7000         |12,0
---------------------------------------------------------------------
Merlot              |10           |7000         |12,0
---------------------------------------------------------------------
Sangiovese          |10           |7000         |12,0
---------------------------------------------------------------------
Vendemmia tardiva   |8            |4800         |13,5

    A  detti  limiti,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli la
resa  delle  uve  dovra'  essere  riportata purche' la produzione non
superi  del  20%  i  limiti  massimi,  oltre  tali  limiti  tutta  la
produzione decade dalla Doc Monreale.

                               Art. 5.
                            Vinificazione
    Le   operazioni   di   vinificazione   devono  essere  effettuate
nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi
anche  in  parte, nella zona di produzione d cui all'art. 3. Tuttavia
tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero
delle  politiche  agricole e forestali sentito il parere del Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini, puo'
consentire  su  apposita  domanda  degli  interessati da trasmettersi
tramite  la  regione  siciliana  che  la  correda  di  parere, che le
operazioni  siano effettuate nell'ambito della provincia di Palermo a
condizione  che  le ditte interessate dimostrino di aver vinificato o
elaborato  vini  del tipo di quelli regolamentati con uve provenienti
dalla zona di produzione di cui al precedente art. 3.
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
atte  a  conferire  ai  vini  le  proprie  peculiari caratteristiche.
L'eventuale arricchimento potra' essere effettuato soltanto con mosto
concentrato  rettificato  o  con  mosto  concentrato  proveniente  da
vigneti  iscritti  all'albo  di  produzione dei vini Doc Monreale. Le
rese  massime  di  uva  in  vino  dei vini a denominazione di origine
controllata  "Monreale"  non  devono essere superiori al 70%; qualora
superino  detto  limite ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla
denominazione  di  origine controllata; qualora si superi anche detto
limite  tutto  il vino perde il diritto alla denominazione di origine
controllata.
    I   vini   rossi   con   o  senza  specificazione  di  vitigno  a
denominazione  di  origine  controllata "Monreale" provenienti da uve
che assicurino un titolo alcolometrico voluminico minimo naturale del
12,5%  e  sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai
due anni a partire dal 1o novembre dell'anno di produzione delle uve,
possono  portare  in  etichetta la menzione "Riserva". I vini bianchi
con  o  senza  riferimento  al  vitigno,  a  denominazione di origine
controllata  "Monreale",  provenienti da uve che assicurino un titolo
alcolometrico  naturale  del  12,5%  e  sottoposti  ad  un periodo di
affinamento   di  almeno  sei  mesi  in  recipienti,  a  partire  dal
1o novembre  dell'anno  di  produzione  delle uve, possono portare in
etichetta la menzione "Superiore".
    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Monreale",
proveniente  da  uve bianche che abbiano subito un appassimento sulla
pianta, e che sia stato sottoposto ad un affinamento di almeno 6 mesi
in  fusti  di  legno  della  capacita'  massima  di  litri  500, puo'
utilizzare la menzione "vendemmia tardiva".
    Tali  uve  devono  assicurare  un titolo alcolometrico voluminico
minimo  naturale  di  13,5%  e  devono  essere raccolte non prima del
1o ottobre.
    Il  prodotto  cosi' ottenuto non potra' essere immesso al consumo
prima  di  dodici  mesi  a  decorrere  dal  1o novembre  dell'anno di
vendemmia.
    La   resa  dell'uva  appassita  sulle  piante  al  momento  della
vendemmia non deve superare gli 8 tonn. per ettaro.
    La  quantita'  dell'uva  appassita  sulle piante al momento della
vendemmia  non deve superare le 8 t/ha, per complessivi 4800 litri di
vino finito.

                               Art. 6.
                   Caratteristiche vini al consumo
    I  vini  a denominazione di origine controllata "Monreale" di cui
agli  articoli  2  e  5  all'atto  dell'immissione  al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
      "Monreale" rosso:
        colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
        profumo: gradevole, fine, vinoso;
        sapore: armonico, ricco di struttura;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 20 g/l;
      "Monreale" rosato:
        colore: rosa tenue piu' o meno carico;
        profumo: fruttato, fragrante;
        sapore: armonico, fresco, talvolta vivace;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 16 g/l;
      "Monreale" bianco:
        colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
        profumo: fine, elegante;
        sapore: delicato, tipico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,0% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 per mille;
        estratto secco netto minimo: 16 per mille;
      "Monreale"   bianco  superiore  (con  o  senza  riferimento  al
vitigno):
        colore: giallo carico tendente al dorato;
        profumo: complesso, di buona intensita';
        sapore: sapido, armonico, corposo;
        titolo alcolometrico voluminico totale minimo: 12,5% vol;
        acidita' tot. minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 18 g/l;
      "Monreale"  rosso  riserva  (con o senza riferimento al nome di
vitigno):
        colore: dal rosso rubino carico al granato;
        profumo: intenso, armonico;
        sapore: caratteristico, strutturato;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 22 g/l;
      "Monreale" Ansonica o Inzolia:
        colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
        profumo: delicato, gradevole;
        sapore: asciutto, sapido;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 16 g/l;
      "Monreale" Catarratto:
        colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
        profumo: intenso, caratteristico;
        sapore:  caratteristico, fruttato, con retrogusto leggermente
amarognolo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 16 g/l;
      "Monreale" Grillo:
        colore: giallo piu' o meno intenso;
        profumo: elegante, fine;
        sapore: asciutto, armonico, pieno, sapido;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo 16 g/l;
      "Monreale" Chardonnay:
        colore: giallo carico piu' o meno intenso;
        profumo: intenso, caratteristico;
        sapore: gradevole, fruttato;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo 18 g/l;
      "Monreale" Pinot Bianco:
        colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
        profumo: fine, delicato;
        sapore: armonico, rotondo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,0% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 16 g/l;
      "Monreale" Pinot Nero:
        colore: rosso rubino carico;
        profumo: intenso, caratteristico;
        sapore: pieno, armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 20 g/l;
      "Monreale" Sangiovese:
        colore: rubino con sfumature violacee;
        profumo: vinoso con sentore di frutti di bosco;
        sapore: secco, armonico, gradevolmente tannico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,0% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 20 g/l;
      "Monreale" Perricone:
        colore: rosso rubino;
        profumo: fruttato, caratteristico;
        sapore: corposo, armonico, leggermente tannico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
        acidita' totale minimo: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 20 g/l;
      "Monreale" Calabrese o Nero d'Avola:
        colore: rosso rubino;
        profumo: delicato, caratteristico, fruttato;
        sapore: corposo, armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
        acidita' totale minima: 4,5% g/1;
        estratto secco netto minimo: 20 g/l;
      "Monreale" Cabernet Sauvignon:
        colore: rosso rubino;
        profumo: caratteristico, fruttato;
        sapore: ricco, corposo, speziato;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 20 g/l;
      "Monreale" Syrah:
        colore: rosso rubino intenso;
        profumo: caratteristico, fruttato;
        sapore: ricco di struttura, armonico e gradevolmente tannico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 20 g/l;
      "Monreale" Merlot:
        colore: rosso rubino;
        profumo: intenso, fruttato;
        sapore: caratteristico, strutturato;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 20 g/l;
      "Monreale" vendemmia tardiva:
        colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;
        profumo: caratteristico, intenso, persistente;
        sapore: vellutato, armonico ricco;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol;
        acidita' totale minima 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 25 g/l;
      "Monreale" novello:
        colore: rosso rubino;
        profumo: vinoso, intenso, fruttato, caratteristico;
        sapore: sapido, morbido;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 18 g/l.
    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
modificare  i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto
con proprio decreto.

                               Art. 7.
                     Etichettatura e recipienti
    Alla  denominazione  di  origine  controllata  "Monreale",  nelle
diverse  tipologie e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione,
non  prevista  dal  presente disciplinare di produzione, ivi compresi
gli  aggettivi  extra, fine, scelto, selezionato, classico, vecchio e
similari.
    E'  consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento a
nomi,  marchi  o  ragioni  sociali purche' non presentino significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
    I  vini  rossi  atti  a  fregiarsi della denominazione di origine
controllata  "Monreale",  anche  con  la  specificazione del nome del
vitigno,  possono  utilizzare  in  etichetta  l'indicazione "Novello"
secondo la vigente normativa per i vini novelli.
    Sulle   bottiglie   o  altri  recipienti  contenenti  il  vino  a
denominazione di origine controllata "Monreale", deve sempre figurare
l'indicazione dell'anno di vendemmia.
    I  vini a denominazione di origine controllata "Monreale", devono
essere  immessi  al  consumo  in  bottiglie  di vetro e con tappatura
corrispondenti  ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie.
Per  le  bottiglie  con capacita' inferiore o uguale a litri 0,375 e'
ammessa la chiusura con tappo a vite.