Art. 5.
  Il  presente  decreto ha validita' per un triennio dalla data della
sua emanazione, fatte salve le diverse determinazioni in relazione ai
risultati  della  sperimentazione e le decisioni di competenza che la
regione  Piemonte  adottera'  ai  sensi  dell'art. 16, comma 1, della
legge  1o aprile  1999,  n.  91,  e puo' essere revocato in qualsiasi
momento,   qualora  vengano  a  mancare,  in  tutto  o  in  parte,  i
presupposti che ne hanno consentito il rilascio.