(all. 1 - art. 1)
ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 11 GIUGNO 1997 FRA
LA   PRESIDENZA   DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  -  DIPARTIMENTO  PER
L'INFORMAZIONE  E  L'EDITORIA,  E  LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
S.P.A.  PER  LA TRASMISSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI IN
LINGUA  SLOVENA NONCHE¨ RADIOFONICI IN LINGUA ITALIANA PER LA REGIONE
                   AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA.
    Premesso  che  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
degli  articoli  19  e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche'
della  legge  14 aprile 1956, n. 308, visto lo statuto speciale della
regione   autonoma   Friuli-Venezia   Giulia   approvato   con  legge
costituzionale  n.  1  del 31 gennaio 1963, per il raggiungimento dei
propri  fini  istituzionali,  si avvale della societa' concessionaria
dello  Stato  per  l'effettuazione  di  trasmissioni  radiofoniche  e
televisive  in  lingua  slovena  nonche'  radiofoniche per la regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia;
    Considerato  che  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 marzo  1994  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 188 del 12
agosto  1994 e' stata rinnovata la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni  e  la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. di durata
ventennale per la concessione in esclusiva del servizio di diffusione
circolare  dei  programmi  sonori e televisivi sull'intero territorio
nazionale  che  richiama all'art. 19 le prestazioni aggiuntive di cui
sopra e' cenno;
    Vista  la  convenzione  stipulata  in  data 11 giugno 1997 fra la
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria,  e  la RAI - Radiotelevisione italiana
S.p.a.  per  la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in
lingua  slovena nonche' radiofonici in lingua italiana per la regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia;
    Considerato  che  il  Gruppo paritetico istituito con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 10 luglio 1998 incaricato di
esprimersi  in  ordine  alla  rinegoziazione  prevista  dall'art. 12,
ultimo  comma,  del testo convenzionale in argomento nelle sedute del
23  luglio  1998,  del  10 dicembre  1998  e  del  23  marzo 1999, ha
valutato,  sulla  base  della  documentazione  presentata  dalla RAI,
l'esistenza  di  un  divario,  tra  il  corrispettivo  erogato  dalla
Presidenza  del Consiglio dei Ministri ed i costi sostenuti dalla RAI
per le trasmissioni di cui alla predetta convenzione;
    Visto  il  verbale della ulteriore riunione del gruppo paritetico
svoltasi  il  9  giugno  1999,  dal  quale  emerge  la  necessita' di
mantenere  invariato  il numero di ore annue di trasmissione previsto
dalla  convenzione e di riconoscere in corso d'anno una maggiorazione
del  corrispettivo  annuo  per  le trasmissioni per il Friuli-Venezia
Giulia;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
2 dicembre  1999  con  il  quale e' stato incrementato, relativamente
all'anno  1999  -  di L. 5.850.003.620, I.V.A. inclusa, l'entita' del
corrispettivo  annuo  dovuto  alla  RAI  per sopperire al prospettato
divario  per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in
lingua  slovena nonche' radiofonici in lingua italiana per la regione
autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  ai  sensi dell'art. 5 delle vigente
convenzione;
    Visto  il  parere  espresso  dalla  Presidenza  del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  per gli affari giuridici e legislativi con
nota n. 1/112/10949/1/10 dell'11 gennaio 2000;
    Considerata   la   conseguente   necessita'   di  modificare  gli
articoli 5,  7 e 8 della citata convenzione, relativi rispettivamente
al  corrispettivo  annuo  ed  alle  detrazioni  per  ciascuna  ora di
trasmissione  non  effettuata,  al  deposito cauzionale, nonche' alle
penali da applicare in caso di inadempienza;
    Tra  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione  e  l'editoria,  codice  fiscale  n. 80407020587 nella
persona  del  dott.  Arturo  Baldanza  capo dell'ufficio dirigenziale
generale per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione
pubblica,  a  cio'  delegato,  e  la  RAI - Radiotelevisione italiana
S.p.a.,  codice  fiscale  n.  00709370589,  con sede sociale in Roma,
viale  Mazzini,  14,  nella  persona  del  presidente  dott.  Roberto
Zaccaria e del direttore generale dott. Pier Luigi Celli, si conviene
e si stipula quanto segue:
                               Art. 1.
    L'art.  5 della convenzione indicata nelle premesse e' sostituito
dal seguente testo:
    "1. La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione   e   l'editoria,   corrispondera'  alla  RAI  per  le
prestazioni   di   cui  all'art.  1  un  corrispettivo  annuo  di  L.
12.323.740.030 piu' I.V.A. di legge.
    2. Gli oneri della presente convenzione, in quanto corrispondenti
a  prestazioni  continuative,  saranno  soggetti  ad  adeguamento per
effetto  della  revisione periodica ai sensi dell'art. 44 della legge
del 23 dicembre 1994, n. 724.
    3. Il  competente  ufficio  circoscrizionale  del Ministero delle
comunicazioni   fara'   pervenire  annualmente  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  e per conoscenza al Commissario di Governo,
una dichiarazione attestante l'effettivita' delle trasmissioni di cui
alla presente convenzione.
    4. La  RAI  rimettera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
per  ogni esercizio finanziario una fattura annua posticipata firmata
dai propri rappresentanti.
    5. La  fattura conterra', in detrazione del corrispettivo globale
previsto   al   primo   comma   del   presente  articolo,  il  valore
dell'eventuale   diminunzione  del  numero  di  ore  di  trasmissione
effettuate  rispetto  al  numero  di  ore  indicate dall'art. 1 della
presente convenzione secondo il seguente parametro:
      L.  32.000.000  per  ciascuna ora di trasmissione televisiva in
lingua slovena;
      L. 1.125.590  per  ciascuna  ora di trasmissione radiofonica in
lingua slovena;
      L. 350.000  per  ogni ora di trasmissione radiofonica in lingua
italiana".
                               Art. 2.
    L'art.  7 della convenzione indicata nelle premesse e' sostituito
dal seguente testo:
    "1. A  garanzia  degli  obblighi  assunti la RAI deve costituire,
alla  data  di entrata in vigore del presente atto aggiuntivo, presso
la   Cassa   depositi  e  prestiti,  un  deposito  cauzionale  di  L.
616.200.000  in  numerario  o in titoli di Stato o equiparati al loro
valore  nominale,  comprensiva  di  L. 335.000.000 gia' in precedenza
versate.
    2. Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza
di  prelievi  effettuati  a titolo di penalita' o per qualsiasi altra
ragione,  la  societa' concessionaria dovra' integrarlo entro un mese
dalla notifica del prelievo.
    3. Gli  interessi  della somma depositata sono di spettanza della
societa' concessionaria".
                               Art. 3.
    L'art.  8 della convenzione indicata nelle premesse e' sostituito
dal seguente testo:
    "1. In  caso  di  inadempienza  della  RAI  nell'espletamento dei
servizi  previsti,  non  dovuta  a  cause di forza maggiore, verranno
applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:
      a) L.  1.850.000  per  ciascun giorno di ritardo nella consegna
del  palinsesto dei programmi radiotelevisivi che deve avvenire entro
il primo giorno del mese antecedente il trimestre di riferimento come
previsto dall'art. 4, primo comma;
      b) L.  10.500.000  per  ciascuna ora di riduzione dei programmi
televisivi superiore al 10% annuo;
      c) L.  400.000  per  ciascuna  ora  di  riduzione dei programmi
radiofonici in sloveno superiore al 10% annuo;
      d) L.  120.000  per  ciascuna  ora  di  riduzione dei programmi
radiofonici in italiano superiore al 10% annuo.
    2. Tale   ridotto  adempimento  non  genera  responsabilita',  ma
soltanto  riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da
giustificate esigenze di modifica del palinsesto.
    3. Il  pagamento  della  suddetta penalita' non esonera la RAI da
eventuale responsabilita' verso i terzi.
    4. Il pagamento della penalita' suindicata deve essere effettuato
entro un mese dalla relativa richiesta dell'amministrazione.
    5. Trascorso  tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal
deposito  cauzionale  costituito dalla societa' ai sensi dell'art. 7,
come  modificato  dal  presente  atto  aggiuntivo,  con  l'obbligo di
reintegrarlo nei termini previsti dallo stesso articolo.
    6. A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  dopo  averlo  notificato,  puo'  a  suo insindacabile
giudizio,    disporre    l'immediata   risoluzione   della   presente
convenzione".
                               Art. 4.
    Il presente atto aggiuntivo avra' decorrenza dal 1o gennaio 2000.
Restano   invariate  tutte  le  altre  disposizioni  contenute  nella
convenzione.
                               Art. 5.
    Il  presente  atto aggiuntivo che viene approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica,  mentre impegna la RAI fin dal momento
della  firma  diventa  esecutivo  per la Presidenza del Consiglio dei
Ministri dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.
      Roma, 22 febbraio 2000
             p. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
            Dipartimento per l'informazione e l'editoria
                              Baldanza
             p. La RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.

                                                  Il Presidente
                                                     Zaccaria
Il Direttore generale
        Celli