ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 11 GIUGNO 1997 FRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA, E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LA TRASMISSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI IN LINGUA SLOVENA NONCHE¨ RADIOFONICI IN LINGUA ITALIANA PER LA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA. Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' della legge 14 aprile 1956, n. 308, visto lo statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della societa' concessionaria dello Stato per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena nonche' radiofoniche per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994 e' stata rinnovata la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. di durata ventennale per la concessione in esclusiva del servizio di diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale che richiama all'art. 19 le prestazioni aggiuntive di cui sopra e' cenno; Vista la convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonche' radiofonici in lingua italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Considerato che il Gruppo paritetico istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 1998 incaricato di esprimersi in ordine alla rinegoziazione prevista dall'art. 12, ultimo comma, del testo convenzionale in argomento nelle sedute del 23 luglio 1998, del 10 dicembre 1998 e del 23 marzo 1999, ha valutato, sulla base della documentazione presentata dalla RAI, l'esistenza di un divario, tra il corrispettivo erogato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i costi sostenuti dalla RAI per le trasmissioni di cui alla predetta convenzione; Visto il verbale della ulteriore riunione del gruppo paritetico svoltasi il 9 giugno 1999, dal quale emerge la necessita' di mantenere invariato il numero di ore annue di trasmissione previsto dalla convenzione e di riconoscere in corso d'anno una maggiorazione del corrispettivo annuo per le trasmissioni per il Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 1999 con il quale e' stato incrementato, relativamente all'anno 1999 - di L. 5.850.003.620, I.V.A. inclusa, l'entita' del corrispettivo annuo dovuto alla RAI per sopperire al prospettato divario per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonche' radiofonici in lingua italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 5 delle vigente convenzione; Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 1/112/10949/1/10 dell'11 gennaio 2000; Considerata la conseguente necessita' di modificare gli articoli 5, 7 e 8 della citata convenzione, relativi rispettivamente al corrispettivo annuo ed alle detrazioni per ciascuna ora di trasmissione non effettuata, al deposito cauzionale, nonche' alle penali da applicare in caso di inadempienza; Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, codice fiscale n. 80407020587 nella persona del dott. Arturo Baldanza capo dell'ufficio dirigenziale generale per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione pubblica, a cio' delegato, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., codice fiscale n. 00709370589, con sede sociale in Roma, viale Mazzini, 14, nella persona del presidente dott. Roberto Zaccaria e del direttore generale dott. Pier Luigi Celli, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. L'art. 5 della convenzione indicata nelle premesse e' sostituito dal seguente testo: "1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, corrispondera' alla RAI per le prestazioni di cui all'art. 1 un corrispettivo annuo di L. 12.323.740.030 piu' I.V.A. di legge. 2. Gli oneri della presente convenzione, in quanto corrispondenti a prestazioni continuative, saranno soggetti ad adeguamento per effetto della revisione periodica ai sensi dell'art. 44 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724. 3. Il competente ufficio circoscrizionale del Ministero delle comunicazioni fara' pervenire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al Commissario di Governo, una dichiarazione attestante l'effettivita' delle trasmissioni di cui alla presente convenzione. 4. La RAI rimettera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per ogni esercizio finanziario una fattura annua posticipata firmata dai propri rappresentanti. 5. La fattura conterra', in detrazione del corrispettivo globale previsto al primo comma del presente articolo, il valore dell'eventuale diminunzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 1 della presente convenzione secondo il seguente parametro: L. 32.000.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua slovena; L. 1.125.590 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua slovena; L. 350.000 per ogni ora di trasmissione radiofonica in lingua italiana". Art. 2. L'art. 7 della convenzione indicata nelle premesse e' sostituito dal seguente testo: "1. A garanzia degli obblighi assunti la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore del presente atto aggiuntivo, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 616.200.000 in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale, comprensiva di L. 335.000.000 gia' in precedenza versate. 2. Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalita' o per qualsiasi altra ragione, la societa' concessionaria dovra' integrarlo entro un mese dalla notifica del prelievo. 3. Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della societa' concessionaria". Art. 3. L'art. 8 della convenzione indicata nelle premesse e' sostituito dal seguente testo: "1. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali, salvo maggior danno: a) L. 1.850.000 per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi che deve avvenire entro il primo giorno del mese antecedente il trimestre di riferimento come previsto dall'art. 4, primo comma; b) L. 10.500.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi superiore al 10% annuo; c) L. 400.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici in sloveno superiore al 10% annuo; d) L. 120.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici in italiano superiore al 10% annuo. 2. Tale ridotto adempimento non genera responsabilita', ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto. 3. Il pagamento della suddetta penalita' non esonera la RAI da eventuale responsabilita' verso i terzi. 4. Il pagamento della penalita' suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'amministrazione. 5. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla societa' ai sensi dell'art. 7, come modificato dal presente atto aggiuntivo, con l'obbligo di reintegrarlo nei termini previsti dallo stesso articolo. 6. A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo averlo notificato, puo' a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione". Art. 4. Il presente atto aggiuntivo avra' decorrenza dal 1o gennaio 2000. Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nella convenzione. Art. 5. Il presente atto aggiuntivo che viene approvato con decreto del Presidente della Repubblica, mentre impegna la RAI fin dal momento della firma diventa esecutivo per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo la registrazione da parte degli organi di controllo. Roma, 22 febbraio 2000 p. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria Baldanza p. La RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. Il Presidente Zaccaria Il Direttore generale Celli