Art. 10.
 Attribuzioni della giunta esecutiva del consiglio dell'Universita'
  La   giunta   esecutiva   compie   tutti   gli  atti  di  ordinaria
amministrazione che non sono riservati dallo statuto ad altri organi.
  Le  sedute della giunta esecutiva sono valide qualora intervenga la
maggioranza  dei  membri  assegnati all'organo; le deliberazioni sono
approvate  quando  ottengono il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.  Nei casi in cui non si raggiunga la maggioranza o nei casi
in  cui  la  giunta  esecutiva  ritarda  od  ometta  di compiere atti
obbligatori   decide  e  provvede  in  via  definitiva  il  consiglio
dell'Universita'.
  La giunta esecutiva in particolare:
    a)  formula  le  proposte  al  consiglio dell'Universita' ai fini
dell'approvazione    di    regolamenti,    programmi,   direttive   e
l'organizzazione degli organi;
    b)  predispone  il programma di gestione economico-finanziaria ed
il  conto  consuntivo  dell'Universita'  da  sottoporre  al consiglio
dell'Universita';
    c)  delibera sulla costituzione in giudizio dell'Universita', nel
caso  di  liti attive o passive; delibera l'accettazione di lasciti e
donazioni da parte di enti pubblici e privati;
    d)  approva, sentiti i consigli di facolta', i ruoli organici del
personale  docente  e delibera, sentito il senato accademico, criteri
per il loro trattamento economico;
    e)  approva  i  ruoli  organici  del  personale non docente ed il
trattamento economico del personale medesimo;
    f)  approva  i  regolamenti  interni  della Libera Universita' di
Bolzano;
    g)   delibera  sull'ammontare  delle  tasse  di  iscrizione,  sui
contributi e sugli eventuali esoneri;
    h)  determina  per  ogni  facolta'  e  corso  di laurea il numero
massimo   delle   immatricolazioni,   dopo  aver  sentito  il  senato
accademico e i consigli di facolta';
    i)  delibera  l'assegnazione delle risorse finanziarie nei limiti
delle  previsioni del programma di gestione economico-finanziaria per
la ricerca da parte della facolta';
    j)   esercita   tutte  le  altre  attribuzioni  demandategli  dal
consiglio dell'Universita' e dai regolamenti dell'Universita'.
  Ad  ogni  seduta del consiglio dell'Universita' la giunta esecutiva
riferisce sulle decisioni nel frattempo adottate.
  I consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno
diritto  di  prendere visione e di ottenere copia dei verbali e delle
delibere  della  giunta  esecutiva.  Ad esse viene comunicato inoltre
l'ordine del giorno di ogni seduta della giunta esecutiva.