Art. 14. P r e s i d i 1. I presidi di facolta', eletti dai rispettivi consigli di facolta', restano in carica per un quadriennio accademico e possono essere rieletti una sola volta. 2. I presidi rappresentano la facolta', convocano e presiedono il consiglio di facolta', curano l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di facolta', vigilano sulle attivita' didattiche e scientifiche e di ricerca, fatte salve le disposizioni specifiche per le sedi distaccate deliberate dal consiglio dell'Universita', e nominano le commissioni di esame di profitto. 3. Il preside nomina, fra i professori di prima fascia, il vicepreside che lo supplisce nei casi di impedimento o di assenza in tutte le sue funzioni. In assenza di un professore di prima fascia l'incarico di vicepreside puo' essere esercitato temporaneamente da un professore di seconda fascia. 4. Il preside puo' inoltre delegare proprie funzioni ad altri professori membri del consiglio di facolta'. 5. Per la facolta' di scienze della formazione il preside nomina due vicepresidi dei quali uno e' scelto tra i professori universitari responsabili di un corso per il gruppo di lingua ladina. Le funzioni del preside in casi di impedimento o di assenza e le funzioni di membro del senato accademico vengono esercitate dal vicepreside piu' anziano.