Art. 14.
                            P r e s i d i
  1.  I  presidi  di  facolta',  eletti  dai  rispettivi  consigli di
facolta',  restano  in carica per un quadriennio accademico e possono
essere rieletti una sola volta.
  2.  I  presidi rappresentano la facolta', convocano e presiedono il
consiglio  di  facolta',  curano l'attuazione delle deliberazioni del
consiglio   di   facolta',  vigilano  sulle  attivita'  didattiche  e
scientifiche e di ricerca, fatte salve le disposizioni specifiche per
le  sedi  distaccate  deliberate  dal  consiglio  dell'Universita', e
nominano le commissioni di esame di profitto.
  3.  Il  preside  nomina,  fra  i  professori  di  prima  fascia, il
vicepreside  che lo supplisce nei casi di impedimento o di assenza in
tutte  le  sue  funzioni. In assenza di un professore di prima fascia
l'incarico  di  vicepreside puo' essere esercitato temporaneamente da
un professore di seconda fascia.
  4.  Il  preside  puo'  inoltre  delegare  proprie funzioni ad altri
professori membri del consiglio di facolta'.
  5.  Per  la  facolta' di scienze della formazione il preside nomina
due vicepresidi dei quali uno e' scelto tra i professori universitari
responsabili  di un corso per il gruppo di lingua ladina. Le funzioni
del  preside  in  casi  di  impedimento o di assenza e le funzioni di
membro  del senato accademico vengono esercitate dal vicepreside piu'
anziano.