Art. 16.
                          Consigli di corso
  1. Il consiglio di facolta' puo' demandare ad un consiglio di corso
le  competenze  concernenti  le  attivita'  didattiche di un corso di
laurea, di un corso di diploma universitario o analoghi.
  2.  Questo  consiglio  di corso e' composto dal preside o da un suo
delegato  che  lo presiede e da altri due docenti del corso medesimo,
nominati  dallo  stesso  preside.  Alle sedute del consiglio di corso
possono  partecipare, con diritto di voto consultivo, non piu' di due
studenti del corso e professionisti del settore.