Art. 16. Consigli di corso 1. Il consiglio di facolta' puo' demandare ad un consiglio di corso le competenze concernenti le attivita' didattiche di un corso di laurea, di un corso di diploma universitario o analoghi. 2. Questo consiglio di corso e' composto dal preside o da un suo delegato che lo presiede e da altri due docenti del corso medesimo, nominati dallo stesso preside. Alle sedute del consiglio di corso possono partecipare, con diritto di voto consultivo, non piu' di due studenti del corso e professionisti del settore.