Art. 19.
            Cooperazione ed altre attivita' istituzionali
  1.    L'Universita'    collabora   con   organismi   nazionali   ed
internazionali alla definizione ed alla realizzazione di programmi di
cooperazione scientifica e di formazione.
  2.  L'Universita' promuove e sviluppa la collaborazione scientifica
con  universita',  centri  di ricerca nonche' istituzioni culturali e
scientifiche,  anche  di  altri  stati  ed in particolare degli stati
membri dell'Unione europea, per le proprie esigenze inerenti sia alla
ricerca scientifica sia all'insegnamento.
  I   relativi  accordi  di  collaborazione  possono  prevedere  pure
l'esecuzione  di  corsi integrati di studio presso una od entrambe le
universita',  nonche'  programmi  di  ricerca  congiunti. Le medesime
universita'  riconoscono  la validita' dei corsi seguiti ovvero delle
parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le universita'
e   le   istituzioni   universitarie  cooperanti,  nonche'  i  titoli
accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
  Entro  trenta  giorni  dalla  stipula,  sono comunicati al Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  gli
accordi di collaborazione aventi ad oggetto l'istituzione di corsi di
laurea,  di  diploma  e  di dottorato di ricerca nel territorio della
provincia  di  Bolzano.  Gli  accordi sono esecutivi decorsi i trenta
giorni  dal  ricevimento degli accordi predetti, salvo che entro tale
termine  il  Ministro  vi  si  opponga  in quanto contrastanti con la
legge,  con  gli obblighi internazionali dello Stato italiano o con i
criteri fissati nei decreti di cui all'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
  3.  L'Universita'  promuove ed incoraggia gli scambi internazionali
dei  propri  docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di
natura  economica;  puo'  infine  provvedere  a  reperire  e  gestire
strutture  per l'ospitalita', anche in collaborazione con altri enti,
specialmente quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.
  4.  L'Universita'  istituisce  e  promuove attivita' di formazione,
aggiornamento  e perfezionamento di carattere culturale, scientifico,
tecnico e professionale, rivolte anche a soggetti esterni.
  In particolare puo':
    a)  organizzare incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione
agli studi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio e per
l'iscrizione ai corsi post-laurea;
    b)   promuovere   ed   organizzare  l'aggiornamento  del  proprio
personale  amministrativo,  tecnico  ed ausiliario secondo le proprie
esigenze e in conformita' alle norme vigenti;
    c) istituire corsi di specializzazione post-laurea;
    d)  svolgere corsi di aggiornamento per il personale delle scuole
di ogni ordine e grado;
    e) partecipare ad iniziative di rilevante interesse scientifico e
culturale promosse da soggetti pubblici o privati.
  5.   Per   la   realizzazione   dei  corsi  previsti  al  comma  4,
l'Universita'  puo'  avvalersi  anche  delle  forme di collaborazione
esterna  di  cui all'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341; per
tali corsi puo' rilasciare specifici attestati.
  6.  L'Universita'  favorisce  attivita'  di  ricerca, di consulenza
professionale  e  di servizi a favore di terzi sulla base di appositi
contratti e convenzioni.
  7.  L'Universita' puo', anche in collaborazione con enti pubblici e
privati,  promuovere  iniziative  ed  eseguire  progetti  diretti  ad
assicurare al personale docente e non docente e agli studenti servizi
culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento
nell'ambiente di studio e di lavoro.