Art. 19. Cooperazione ed altre attivita' istituzionali 1. L'Universita' collabora con organismi nazionali ed internazionali alla definizione ed alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. 2. L'Universita' promuove e sviluppa la collaborazione scientifica con universita', centri di ricerca nonche' istituzioni culturali e scientifiche, anche di altri stati ed in particolare degli stati membri dell'Unione europea, per le proprie esigenze inerenti sia alla ricerca scientifica sia all'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere pure l'esecuzione di corsi integrati di studio presso una od entrambe le universita', nonche' programmi di ricerca congiunti. Le medesime universita' riconoscono la validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le universita' e le istituzioni universitarie cooperanti, nonche' i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati. Entro trenta giorni dalla stipula, sono comunicati al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica gli accordi di collaborazione aventi ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca nel territorio della provincia di Bolzano. Gli accordi sono esecutivi decorsi i trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti, salvo che entro tale termine il Ministro vi si opponga in quanto contrastanti con la legge, con gli obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri fissati nei decreti di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 3. L'Universita' promuove ed incoraggia gli scambi internazionali dei propri docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica; puo' infine provvedere a reperire e gestire strutture per l'ospitalita', anche in collaborazione con altri enti, specialmente quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio. 4. L'Universita' istituisce e promuove attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento di carattere culturale, scientifico, tecnico e professionale, rivolte anche a soggetti esterni. In particolare puo': a) organizzare incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio e per l'iscrizione ai corsi post-laurea; b) promuovere ed organizzare l'aggiornamento del proprio personale amministrativo, tecnico ed ausiliario secondo le proprie esigenze e in conformita' alle norme vigenti; c) istituire corsi di specializzazione post-laurea; d) svolgere corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine e grado; e) partecipare ad iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse da soggetti pubblici o privati. 5. Per la realizzazione dei corsi previsti al comma 4, l'Universita' puo' avvalersi anche delle forme di collaborazione esterna di cui all'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341; per tali corsi puo' rilasciare specifici attestati. 6. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni. 7. L'Universita' puo', anche in collaborazione con enti pubblici e privati, promuovere iniziative ed eseguire progetti diretti ad assicurare al personale docente e non docente e agli studenti servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.