Art. 2.
                        Finalita' e principi
  1.  L'Universita'  ha  per  scopo  lo  sviluppo e la diffusione del
sapere  mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento
e dello studio, nonche' la preparazione alle professioni.
  2.  L'Universita',  sede  di  ricerca e di formazione scientifica e
professionale,  istituzione plurilingue a riferimento internazionale,
promuove  e coordina le proprie attivita' didattiche, di ricerca e di
trasferimento  delle  conoscenze,  di  formazione e di aggiornamento,
concorrendo,  anche  con  altre istituzioni, all'individuazione ed al
perseguimento  degli  obiettivi  della  crescita  culturale  e  dello
sviluppo socio-economico ed ecologico.
  3.  L'Universita'  favorisce  la partecipazione degli studenti alle
attivita'   della   stessa;  promuove  la  cooperazione  culturale  e
scientifica  a  livello  nazionale  ed internazionale, in particolare
tramite  accordi  e  convenzioni con altre universita' ed istituti di
ricerca  al  fine  di  assicurare  una  migliore  offerta  didattica;
favorisce    l'integrazione    europea    delle   proprie   strutture
universitarie,  con  particolare attenzione alle aree confinanti e si
impegna   a   favorire   la   piu'   ampia  diffusione  delle  lingue
nell'attivita' didattica ed amministrativa.
  4.  Per  assicurare  il  costante  miglioramento dei propri livelli
qualitativi   e   l'ottimale   gestione  delle  risorse  disponibili,
l'Universita'  procede  istituendo  apposito  nucleo  di  valutazione
interna  alla  sistematica  valutazione delle attivita' scientifiche,
didattiche e amministrative.
  5.  Per  favorire  il confronto su problemi connessi all'attuazione
dei   propri   fini   istituzionali   l'Universita'   garantisce   la
circolazione  delle  informazioni  all'interno  e  all'esterno  della
propria  sede.  I  regolamenti, le direttive e le altre deliberazioni
degli   organi  universitari  a  rilevanza  esterna  sono  pubblicati
mediante  affissione  all'albo  dell'Universita'  per  trenta  giorni
consecutivi  ed  entrano  in  vigore,  salvo diversa disposizione, il
giorno   successivo   a  quello  della  loro  pubblicazione  all'albo
dell'Universita'.
  6.  Tenuto  conto  dell'indirizzo  internazionale  e delle esigenze
didattiche  plurilingui  dell'Universita',  oltre  all'utilizzo delle
lingue   locali,  e'  previsto  quello  delle  lingue  straniere,  in
particolare   dell'inglese,   secondo  modalita'  da  stabilirsi  con
regolamenti  interni che possono contemplare anche, ai fini di lavoro
e di insegnamento, l'utilizzo disgiunto delle lingue predette.