Art. 2. Finalita' e principi 1. L'Universita' ha per scopo lo sviluppo e la diffusione del sapere mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento e dello studio, nonche' la preparazione alle professioni. 2. L'Universita', sede di ricerca e di formazione scientifica e professionale, istituzione plurilingue a riferimento internazionale, promuove e coordina le proprie attivita' didattiche, di ricerca e di trasferimento delle conoscenze, di formazione e di aggiornamento, concorrendo, anche con altre istituzioni, all'individuazione ed al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico ed ecologico. 3. L'Universita' favorisce la partecipazione degli studenti alle attivita' della stessa; promuove la cooperazione culturale e scientifica a livello nazionale ed internazionale, in particolare tramite accordi e convenzioni con altre universita' ed istituti di ricerca al fine di assicurare una migliore offerta didattica; favorisce l'integrazione europea delle proprie strutture universitarie, con particolare attenzione alle aree confinanti e si impegna a favorire la piu' ampia diffusione delle lingue nell'attivita' didattica ed amministrativa. 4. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede istituendo apposito nucleo di valutazione interna alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative. 5. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Universita' garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede. I regolamenti, le direttive e le altre deliberazioni degli organi universitari a rilevanza esterna sono pubblicati mediante affissione all'albo dell'Universita' per trenta giorni consecutivi ed entrano in vigore, salvo diversa disposizione, il giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'albo dell'Universita'. 6. Tenuto conto dell'indirizzo internazionale e delle esigenze didattiche plurilingui dell'Universita', oltre all'utilizzo delle lingue locali, e' previsto quello delle lingue straniere, in particolare dell'inglese, secondo modalita' da stabilirsi con regolamenti interni che possono contemplare anche, ai fini di lavoro e di insegnamento, l'utilizzo disgiunto delle lingue predette.