Art. 20. Regolamento didattico dell'Universita' 1. Il regolamento didattico dell'Universita' e i regolamenti delle singole strutture, approvati ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e), secondo le modalita' stabilite dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplinano l'ordinamento degli studi per i corsi istituiti, compresi l'uso delle lingue per i singoli corsi ed esami e le modalita' di accertamento delle conoscenze linguistiche adeguate degli studenti.