Art. 20.
               Regolamento didattico dell'Universita'
  1.  Il regolamento didattico dell'Universita' e i regolamenti delle
singole  strutture,  approvati ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera
e),  secondo  le modalita' stabilite dalla legge 19 novembre 1990, n.
341,  disciplinano  l'ordinamento  degli studi per i corsi istituiti,
compresi  l'uso  delle  lingue  per  i  singoli  corsi  ed esami e le
modalita'  di  accertamento  delle  conoscenze  linguistiche adeguate
degli studenti.