Art. 21. Professori, ricercatori, collaboratori linguistici di ruolo 1. Il ruolo dei professori universitari dell'Universita' si articola in due fasce: a) professori di prima fascia; b) professori di seconda fascia. 2. Il ruolo organico dei professori, dei ricercatori e dei collaboratori linguistici dell'Universita' e' approvato dalla giunta esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera e). 3. Ai professori ed ai ricercatori di ruolo e' comunque garantito lo stato giuridico, economico e previdenziale corrispondente a quello previsto per i professori e i ricercatori di ruolo delle universita' statali. 4. Il trattamento giuridico dei collaboratori linguistici e' stabilito con apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Universita'.