Art. 21.
     Professori, ricercatori, collaboratori linguistici di ruolo
  1.   Il  ruolo  dei  professori  universitari  dell'Universita'  si
articola in due fasce:
    a) professori di prima fascia;
    b) professori di seconda fascia.
  2.  Il  ruolo  organico  dei  professori,  dei  ricercatori  e  dei
collaboratori  linguistici dell'Universita' e' approvato dalla giunta
esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera e).
  3.  Ai  professori ed ai ricercatori di ruolo e' comunque garantito
lo stato giuridico, economico e previdenziale corrispondente a quello
previsto  per i professori e i ricercatori di ruolo delle universita'
statali.
  4.  Il  trattamento  giuridico  dei  collaboratori  linguistici  e'
stabilito   con   apposito   regolamento   approvato   dal  consiglio
dell'Universita'.