Art. 23.
                     Nomina per chiamata diretta
  1.  Al  fine  di  garantire  lo svolgimento plurilingue dei corsi e
delle  attivita'  formative e l'indirizzo internazionale dell'offerta
didattica  possono  essere nominati per chiamata diretta professori e
ricercatori  che  rivestano  presso  universita' straniere qualifiche
analoghe   a   quelle   considerate   dall'ordinamento  universitario
nazionale.