Art. 23. Nomina per chiamata diretta 1. Al fine di garantire lo svolgimento plurilingue dei corsi e delle attivita' formative e l'indirizzo internazionale dell'offerta didattica possono essere nominati per chiamata diretta professori e ricercatori che rivestano presso universita' straniere qualifiche analoghe a quelle considerate dall'ordinamento universitario nazionale.