Art. 24.
                        Personale non docente
  1.   L'Universita'   dispone   di   personale   non   docente   per
l'espletamento dei servizi necessari al suo funzionamento.
  2.  Al  personale non docente si applica la normativa vigente nella
provincia  autonoma  di Bolzano in materia di bilinguismo. I posti in
organico  sono  riservati  ai  gruppi linguistici tedesco, italiano e
ladino  in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta
dalle  dichiarazioni  di  appartenenza  rese  nell'ultimo  censimento
ufficiale della popolazione.