Art. 24. Personale non docente 1. L'Universita' dispone di personale non docente per l'espletamento dei servizi necessari al suo funzionamento. 2. Al personale non docente si applica la normativa vigente nella provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. I posti in organico sono riservati ai gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.