Art. 26. Numero programmato 1. Al fine di assicurare agli studenti le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale, la giunta esecutiva, sentiti il senato accademico ed i consigli di facolta', entro il mese di aprile di ogni anno, stabilisce il numero massimo delle immatricolazioni ai singoli corsi di laurea o di diploma e alle scuole e ne determina le modalita' compatibilmente con le dotazioni di personale, le attrezzature didattiche, le disponibilita' edilizie e residenziali e le esigenze formative del territorio. 2. Le richieste di immatricolazione presentate sono selezionate in base a criteri di merito o di titolo stabiliti con apposito regolamento. 3. Ferma restando la disciplina statale in materia di diritto allo studio, possono essere riservati posti aggiuntivi a studenti bisognosi, nonche' a cittadini italiani residenti all'estero e a studenti extracomunitari. 4. L'Universita' promuove e concorre ad attuare iniziative dirette a facilitare l'orientamento alla scelta delle facolta'.