Art. 26.
                         Numero programmato
  1.  Al fine di assicurare agli studenti le condizioni necessarie al
conseguimento    degli    obiettivi   di   formazione   culturale   e
professionale, la giunta esecutiva, sentiti il senato accademico ed i
consigli  di  facolta',  entro  il  mese  di  aprile  di  ogni  anno,
stabilisce  il numero massimo delle immatricolazioni ai singoli corsi
di  laurea  o  di  diploma  e alle scuole e ne determina le modalita'
compatibilmente  con  le  dotazioni  di  personale,  le  attrezzature
didattiche,  le  disponibilita' edilizie e residenziali e le esigenze
formative del territorio.
  2.  Le richieste di immatricolazione presentate sono selezionate in
base  a  criteri  di  merito  o  di  titolo  stabiliti  con  apposito
regolamento.
  3.  Ferma restando la disciplina statale in materia di diritto allo
studio,   possono   essere  riservati  posti  aggiuntivi  a  studenti
bisognosi,  nonche'  a  cittadini  italiani  residenti all'estero e a
studenti extracomunitari.
  4.  L'Universita' promuove e concorre ad attuare iniziative dirette
a facilitare l'orientamento alla scelta delle facolta'.