Art. 29.
                         Centri di servizio
  1.  Il  consiglio  dell'Universita',  anche  su proposta del senato
accademico,  delibera  la  costituzione  di  centri  di  servizio per
assicurare   servizi  di  particolare  complessita'  e  di  interesse
generale per le facolta' e le strutture amministrative.
  2.  Le  attivita'  finalizzate  all'apprendimento delle lingue sono
gestite da un centro interfacolta'.
  3.   La   biblioteca   dell'Universita'   gestisce  i  servizi  per
l'acquisizione, la conservazione, la catalogazione e la consultazione
del  patrimonio bibliografico e documentale, nonche' l'organizzazione
e la diffusione dell'informazione bibliografica.
  4.   Le   modalita'   per   l'istituzione,  l'organizzazione  e  il
funzionamento  dei  centri di servizio sono disciplinate dalla giunta
esecutiva   del   consiglio   dell'Universita',   sentito  il  senato
accademico.
  5.  Per  il  conseguimento  delle  finalita' dei centri di servizio
possono   essere  stipulate  convenzioni  e  contratti  con  soggetti
pubblici o privati.