Art. 29. Centri di servizio 1. Il consiglio dell'Universita', anche su proposta del senato accademico, delibera la costituzione di centri di servizio per assicurare servizi di particolare complessita' e di interesse generale per le facolta' e le strutture amministrative. 2. Le attivita' finalizzate all'apprendimento delle lingue sono gestite da un centro interfacolta'. 3. La biblioteca dell'Universita' gestisce i servizi per l'acquisizione, la conservazione, la catalogazione e la consultazione del patrimonio bibliografico e documentale, nonche' l'organizzazione e la diffusione dell'informazione bibliografica. 4. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri di servizio sono disciplinate dalla giunta esecutiva del consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico. 5. Per il conseguimento delle finalita' dei centri di servizio possono essere stipulate convenzioni e contratti con soggetti pubblici o privati.