Art. 30. Direttore amministrativo e direttore accademico 1. Al direttore amministrativo ed al direttore accademico competono la direzione ed il coordinamento rispettivamente dei servizi amministrativi e dei servizi accademici, secondo le modalita' ed i principi fissati nel regolamento amministrativo dell'Universita'. 2. L'incarico di direttore amministrativo e di direttore accademico sono conferiti dal consiglio dell'Universita' a dirigenti dell'Universita', o a dirigenti di altra istituzione pubblica o privata ovvero a persone parimenti qualificate. L'incarico ha durata quinquiennale e puo' essere rinnovato. 3. Il direttore accademico esercita le attribuzioni in materia di coordinamento amministrativo delle segreterie delle facolta'.