Art. 30.
           Direttore amministrativo e direttore accademico
  1. Al direttore amministrativo ed al direttore accademico competono
la   direzione   ed  il  coordinamento  rispettivamente  dei  servizi
amministrativi  e  dei  servizi accademici, secondo le modalita' ed i
principi fissati nel regolamento amministrativo dell'Universita'.
  2. L'incarico di direttore amministrativo e di direttore accademico
sono   conferiti   dal   consiglio   dell'Universita'   a   dirigenti
dell'Universita',  o  a  dirigenti  di  altra  istituzione pubblica o
privata  ovvero a persone parimenti qualificate. L'incarico ha durata
quinquiennale e puo' essere rinnovato.
  3.  Il  direttore accademico esercita le attribuzioni in materia di
coordinamento amministrativo delle segreterie delle facolta'.