Art. 32.
                        Sistema di controllo
  1.  L'Universita'  conforma  l'organizzazione  e le attivita' delle
proprie strutture ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza.
  2.   Il   controllo   sulla  gestione  contabile-amministrativa  e'
esercitato  da  un  collegio  di revisori dei conti di tre componenti
iscritti  all'albo  dei  revisori  contabili,  nominati dal consiglio
dell'Universita'.  Il  collegio  dei  revisori dura in carica quattro
anni e puo' essere riconfermato.
  3.  L'Universita'  di  Bolzano  adotta inoltre ai sensi della legge
19 ottobre  1999,  n.  370  un  sistema  di valutazione interna della
gestione  amministrativa,  delle  attivita'  didattiche e di ricerca,
degli  interventi  al  sostegno  al  diritto allo studio, verificando
anche  mediante  analisi  comparative  dei costi e dei rendimenti, il
corretto  utilizzo  delle  risorse,  la produttivita' della ricerca e
della   didattica,   nonche'  l'imparzialita'  e  il  buon  andamento
dell'azione amministrativa.
  4.  Il  nucleo  di  valutazione  e'  composto  da tre membri, viene
nominato dal consiglio dell'Universita' e resta in carica per quattro
anni. I membri vengono scelti tra studiosi ed esperti nel campo della
valutazione;  uno  di  loro  viene scelto tra gli esperti all'interno
della libera Universita' di Bolzano.