Art. 32. Sistema di controllo 1. L'Universita' conforma l'organizzazione e le attivita' delle proprie strutture ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza. 2. Il controllo sulla gestione contabile-amministrativa e' esercitato da un collegio di revisori dei conti di tre componenti iscritti all'albo dei revisori contabili, nominati dal consiglio dell'Universita'. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato. 3. L'Universita' di Bolzano adotta inoltre ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370 un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi al sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 4. Il nucleo di valutazione e' composto da tre membri, viene nominato dal consiglio dell'Universita' e resta in carica per quattro anni. I membri vengono scelti tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione; uno di loro viene scelto tra gli esperti all'interno della libera Universita' di Bolzano.