Art. 35. Attivazione di nuove facolta' 1. Nel caso di attivazione di nuove facolta', le attribuzioni conferite dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente statuto al consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito comitato ordinatore, nominato dal consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico. Il comitato ordinatore e' composto da sei membri di discipline afferenti ai raggruppamenti o ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti all'ordinamento didattico della facolta', di cui il presidente ed almeno due componenti professori universitari di prima fascia, e almeno tre docenti di ruolo presso universita' italiane. 2. Entro sessanta giorni dalla loro nomina, i membri del comitato ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per l'ordinamento della facolta' e per il sollecito inizio delle attivita' didattiche. 3. I professori di ruolo e i professori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1, che verranno chiamati a far parte della facolta', saranno aggregati al comitato ordinatore. 4. Il comitato ordinatore cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' risulteranno assegnati almeno tre professori in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1, e non oltre tre anni dalla sua istituzione.