Art. 35.
                    Attivazione di nuove facolta'
  1.  Nel  caso  di  attivazione  di  nuove facolta', le attribuzioni
conferite  dalle  norme  vigenti  e  dalle  disposizioni del presente
statuto  al  consiglio  di  facolta'  sono  esercitate da un apposito
comitato ordinatore, nominato dal consiglio dell'Universita', sentito
il  senato  accademico.  Il  comitato  ordinatore  e' composto da sei
membri  di  discipline  afferenti  ai  raggruppamenti  o  ai  settori
scientifico-disciplinari  nei  quali  siano compresi gli insegnamenti
previsti   all'ordinamento   didattico  della  facolta',  di  cui  il
presidente  ed almeno due componenti professori universitari di prima
fascia, e almeno tre docenti di ruolo presso universita' italiane.
  2.  Entro  sessanta giorni dalla loro nomina, i membri del comitato
ordinatore   devono   assumere   le   deliberazioni   necessarie  per
l'ordinamento   della  facolta'  e  per  il  sollecito  inizio  delle
attivita' didattiche.
  3.  I  professori  di ruolo e i professori comunque in possesso dei
requisiti  di  cui  all'art. 15, comma 1, che verranno chiamati a far
parte della facolta', saranno aggregati al comitato ordinatore.
  4.  Il  comitato  ordinatore  cessera' dalle sue funzioni allorche'
alla   facolta'  risulteranno  assegnati  almeno  tre  professori  in
possesso  dei  requisiti di cui all'art. 15, comma 1, e non oltre tre
anni dalla sua istituzione.