Art. 4.
                             O r g a n i
  1. Sono organi dell'Universita':
    a) il consiglio dell'Universita';
    b) il presidente;
    c) la giunta esecutiva del consiglio dell'Universita';
    d) il rettore;
    e) il senato accademico;
    f) i presidi;
    g) i consigli di facolta';
    h) la giunta di facolta';
    i) i consigli di corso;
    j) i consigli delle scuole di specializzazione;
    k) i direttori delle scuole di specializzazione;
    l) il collegio dei revisori dei conti;
    m) il nucleo di valutazione.
  2.  Gli organi dell'Universita' esercitano le funzioni previste dal
presente statuto.