Art. 4. O r g a n i 1. Sono organi dell'Universita': a) il consiglio dell'Universita'; b) il presidente; c) la giunta esecutiva del consiglio dell'Universita'; d) il rettore; e) il senato accademico; f) i presidi; g) i consigli di facolta'; h) la giunta di facolta'; i) i consigli di corso; j) i consigli delle scuole di specializzazione; k) i direttori delle scuole di specializzazione; l) il collegio dei revisori dei conti; m) il nucleo di valutazione. 2. Gli organi dell'Universita' esercitano le funzioni previste dal presente statuto.