Art. 6.
                Sedute del consiglio dell'Universita'
  1. Il consiglio dell'Universita' e' convocato dal presidente almeno
due  volte  l'anno,  ogni  qualvolta  il  presidente  ne  ravvisi  la
necessita',   ovvero  su  richiesta  di  almeno  un  terzo  dei  suoi
componenti.
  2.  La  convocazione  e'  disposta  mediante  lettera,  inviata  ai
componenti  del  consiglio  almeno  dieci  giorni prima della seduta,
salvo casi d'urgenza.
  3.  Ai  fini  della  validita'  delle sedute e' richiesta, in prima
convocazione,  la presenza della maggioranza dei componenti in carica
ed,  in  seconda  convocazione,  la  presenza  di  almeno  cinque dei
componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di
voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.