Art. 6. Sedute del consiglio dell'Universita' 1. Il consiglio dell'Universita' e' convocato dal presidente almeno due volte l'anno, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 2. La convocazione e' disposta mediante lettera, inviata ai componenti del consiglio almeno dieci giorni prima della seduta, salvo casi d'urgenza. 3. Ai fini della validita' delle sedute e' richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed, in seconda convocazione, la presenza di almeno cinque dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.