Art. 7.
             Attribuzioni del consiglio dell'Universita'
  1.  Il  consiglio  dell'Universita' e' il massimo organo di governo
dell'Universita'.
  2. Spetta al consiglio dell'Universita':
    a)  determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita'
in funzione delle finalita' istituzionali;
    b) approvare il programma di gestione economico-finanziaria ed il
conto consuntivo dell'Universita';
    c)  deliberare  la stipula di convenzioni con altre universita' o
centri di ricerca e con altri soggetti pubblici e privati; deliberare
inoltre la partecipazione a consorzi e a societa' per l'ideazione, la
promozione   e  la  realizzazione  e  lo  sviluppo  di  attivita'  di
formazione e ricerca o comunque strumentali alle attivita' didattiche
ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
  Il consiglio dell'Universita' puo' delegare la giunta esecutiva per
l'adozione  di  delibere  finalizzate  alla  stipula  di  contratti o
convenzioni determinate.
    d)  autorizzare,  sentito il senato accademico, l'attivazione dei
singoli corsi di studio;
    e)  nominare  il rettore, sentito il senato accademico; nominare,
tra  i  professori  di prima fascia a tempo pieno dell'Universita', i
presidi  di  facolta'  eletti  dai  rispettivi  consigli di facolta';
nominare  i  direttori  delle  scuole di specializzazione, eletti dai
rispettivi consigli delle scuole;
    f)  approvare  il  regolamento  generale  dell'Universita'  ed il
regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
    g)  approvare, su proposta del senato accademico o dei rispettivi
consigli,   il   regolamento  didattico  dell'Universita',  nonche  i
regolamenti  delle facolta', dei centri di servizio e delle scuole di
specializzazione;
    h)  approvare  i  regolamenti  che  disciplinano  il  trattamento
giuridico del personale docente e non docente;
    i)  indicare  alle  facolta', sentito il senato accademico, sulla
base  delle  relazioni  annuali  predisposte delle stesse, le risorse
finanziarie destinabili alla ricerca scientifica;
    j)  deliberare,  a  maggioranza dei propri componenti, sentito il
senato  accademico,  in  ordine alle eventuali modifiche del presente
statuto;
    k)    deliberare   su   ogni   altra   questione   di   interesse
dell'Universita' non demandata ad altri organi del presente statuto.
  3.  Il  consiglio  dell'Universita'  puo'  costituire  uno  o  piu'
comitati, cui demandare la trattazione di specifici affari.
  4.   Le   deliberazioni   soggette   alla  vigilanza  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica sono
inoltrate  al  suddetto  Ministro  per  il  tramite  della  provincia
medesima.