Art. 7. Attribuzioni del consiglio dell'Universita' 1. Il consiglio dell'Universita' e' il massimo organo di governo dell'Universita'. 2. Spetta al consiglio dell'Universita': a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali; b) approvare il programma di gestione economico-finanziaria ed il conto consuntivo dell'Universita'; c) deliberare la stipula di convenzioni con altre universita' o centri di ricerca e con altri soggetti pubblici e privati; deliberare inoltre la partecipazione a consorzi e a societa' per l'ideazione, la promozione e la realizzazione e lo sviluppo di attivita' di formazione e ricerca o comunque strumentali alle attivita' didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali; Il consiglio dell'Universita' puo' delegare la giunta esecutiva per l'adozione di delibere finalizzate alla stipula di contratti o convenzioni determinate. d) autorizzare, sentito il senato accademico, l'attivazione dei singoli corsi di studio; e) nominare il rettore, sentito il senato accademico; nominare, tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Universita', i presidi di facolta' eletti dai rispettivi consigli di facolta'; nominare i direttori delle scuole di specializzazione, eletti dai rispettivi consigli delle scuole; f) approvare il regolamento generale dell'Universita' ed il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; g) approvare, su proposta del senato accademico o dei rispettivi consigli, il regolamento didattico dell'Universita', nonche i regolamenti delle facolta', dei centri di servizio e delle scuole di specializzazione; h) approvare i regolamenti che disciplinano il trattamento giuridico del personale docente e non docente; i) indicare alle facolta', sentito il senato accademico, sulla base delle relazioni annuali predisposte delle stesse, le risorse finanziarie destinabili alla ricerca scientifica; j) deliberare, a maggioranza dei propri componenti, sentito il senato accademico, in ordine alle eventuali modifiche del presente statuto; k) deliberare su ogni altra questione di interesse dell'Universita' non demandata ad altri organi del presente statuto. 3. Il consiglio dell'Universita' puo' costituire uno o piu' comitati, cui demandare la trattazione di specifici affari. 4. Le deliberazioni soggette alla vigilanza del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono inoltrate al suddetto Ministro per il tramite della provincia medesima.