Art. 8. Presidente 1. Il presidente del consiglio dell'Universita' e' il rappresentante legale dell'Universita'. Il presidente: a) convoca e presiede il consiglio dell'Universita' e la giunta esecutiva del consiglio dell'Universita'; b) da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio dell'Universita' e della giunta esecutiva, fatte salve le competenze attribuite al rettore ai sensi dell'art. 11 lettera d); c) approva le spese e controlla le entrate e cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario; d) nomina, su proposta dei consigli di facolta' e sentito il rettore, i professori e i ricercatori di ruolo; e) stipula, su proposta dei consigli di facolta' e sentito il rettore, i contratti con i docenti a tempo determinato; f) stipula i contratti con i collaboratori linguistici; g) stipula i contratti di lavoro del personale non docente; h) stipula i diversi contratti con soggetti pubblici e privati; i) emana lo statuto, il regolamento didattico della Libera Universita' di Bolzano, il regolamento generale della Libera Universita' di Bolzano ed il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; j) adotta provvedimenti d'urgenza da sottoporre necessariamente alla ratifica da parte rispettivamente del consiglio dell'Universita' e della giunta esecutiva nella sua successiva riunione; k) esercita infine tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e attribuite per norma di legge al legale rappresentante dell'universita'. 2. Il presidente puo' delegare l'adozione di determinate categorie di atti ai vicepresidenti, al rettore ed al direttore amministrativo. Egli conferisce inoltre l'incarico di supplenza in caso di sua assenza o impedimento ad uno dei due vicepresidenti.