Art. 8.
                             Presidente
  1.   Il   presidente   del   consiglio   dell'Universita'   e'   il
rappresentante legale dell'Universita'. Il presidente:
    a)  convoca  e presiede il consiglio dell'Universita' e la giunta
esecutiva del consiglio dell'Universita';
    b)    da'    esecuzione    alle   deliberazioni   del   consiglio
dell'Universita'  e della giunta esecutiva, fatte salve le competenze
attribuite al rettore ai sensi dell'art. 11 lettera d);
    c) approva le spese e controlla le entrate e cura l'osservanza di
tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario;
    d)  nomina,  su  proposta  dei  consigli di facolta' e sentito il
rettore, i professori e i ricercatori di ruolo;
    e)  stipula,  su  proposta  dei consigli di facolta' e sentito il
rettore, i contratti con i docenti a tempo determinato;
    f) stipula i contratti con i collaboratori linguistici;
    g) stipula i contratti di lavoro del personale non docente;
    h) stipula i diversi contratti con soggetti pubblici e privati;
    i)  emana  lo  statuto,  il  regolamento  didattico  della Libera
Universita'   di   Bolzano,  il  regolamento  generale  della  Libera
Universita'  di  Bolzano  ed il regolamento per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita';
    j)  adotta  provvedimenti d'urgenza da sottoporre necessariamente
alla ratifica da parte rispettivamente del consiglio dell'Universita'
e della giunta esecutiva nella sua successiva riunione;
    k)  esercita  infine  tutte le altre funzioni attribuitegli dallo
statuto  e  attribuite  per  norma  di legge al legale rappresentante
dell'universita'.
  2.  Il presidente puo' delegare l'adozione di determinate categorie
di atti ai vicepresidenti, al rettore ed al direttore amministrativo.
Egli  conferisce  inoltre  l'incarico  di  supplenza  in  caso di sua
assenza o impedimento ad uno dei due vicepresidenti.