Art. 2.
  Il  presente decreto ha validita' fino a quando la regione Piemonte
non adottera' le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16,
comma  1, della legge 1 aprile 1999, n. 91 e, puo' essere revocato in
qualsiasi  momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i
presupposti che ne hanno consentito il rilascio.